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Scritto da Staff Legale Fiscale.it
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domenica 22 maggio 2011 |
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D. In caso di decesso di uno dei due intestatari del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale [ad esempio il marito], può l’altro [la moglie] detrarsi l’intera quota senza accollo del mutuo ? |
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Scritto da Staff Legale Fiscale.it
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domenica 22 maggio 2011 |
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D. L’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 147/E del 22/12/2006 ha precisato che per fruire della detrazione degli interessi passivi dovuti in relazione a mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, |
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Scritto da Staff Legale Fiscale.it
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domenica 22 maggio 2011 |
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D. A seguito di separazione consensuale, con assegnazione dei beni risultante dal verbale giudiziale del Tribunale, sono stati attribuiti al marito un’unità immobiliare e relativa pertinenza, di proprietà precedentemente della moglie, sui quali grava un mutuo ipotecario intestato a quest’ultima. Detti immobili continuano ad essere l'abitazione principale dell’ex-coniuge e dei figli. Pur essendo gli interessi passivi corrisposti dal marito, la banca mutuante non ha ritenuto necessario operare la modifica dell’intestazione del contratto di mutuo anche alla luce dell’onerosità dell’operazione per i contribuenti. Ciò premesso si chiede se l'attuale proprietario possa detrarre gli interessi passivi sul mutuo ipotecario con il quale è stato acquistato l'immobile, pur risultando il mutuo intestato all’altro coniuge. |
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Scritto da Staff Legale Fiscale.it
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domenica 22 maggio 2011 |
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D. In caso di acquisto in comproprietà, da parte dei coniugi, di un immobile da destinare ad abitazione principale e di contestuale stipulazione di un contratto di mutuo cointestato, qualora intervenga una separazione consensuale e nelloccasione si concordi che la quota di proprietà del marito... |
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Ultimo aggiornamento ( domenica 22 maggio 2011 )
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Scritto da Deigo Conte
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venerdì 13 maggio 2011 |
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In ipotesi “di fatture di acquisto che l’amministrazione [ritiene] relative a operazioni inesistenti all’esito di indagini sul soggetto fornitore […] - secondo il più consapevole orientamento di questa Corte - grava previamente sull’amministrazione l’onere di fornire elementi di prova a sostegno dell’affermazione che le operazioni, oggetto delle esposte fatture, in realtà non sono state mai poste in essere. Solo ove l’amministrazione fornisca validi elementi per una tale affermazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, passa sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate” (C.Cass. sent. 6943 del 25 marzo 2011). Diego Conte-
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Scritto da Staff Legale Fiscale.it
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venerdì 15 aprile 2011 |
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Negli ultimi anni il concetto di contraffazione si è esteso dal significato espresso nell'art. 473 c.p., sia includendo ogni uso non autorizzato degli elementi distintivi di un prodotto, sia sotto il profilo quantitativo e geografico. |
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Ultimo aggiornamento ( venerdì 15 aprile 2011 )
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