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venerdì 21 settembre 2007 |
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La rinuncia ex art. 306 C.p.c. non è soggetta a registrazione I provvedimenti di estinzione del processo emessi dal giudice ai sensidell'articolo 306 c.p.c., a seguito della rinuncia agli atti del giudizio manifestata da chi ha proposto l'azione ed accettata dalla parte che avrebbe interesse alla prosecuzione, non sono assoggettati all'imposta di registro. E' questo il contenuto in sintesi della risoluzione 21/09/2007 n. 263, che ribadisce l'orientamento gia espresso in altre occasioni ovvero che l'assoggettamento all'imposta di registro è previsto per quegli atti idonei a incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali. L'obbligo di registrazione pertanto non sussiste neanche nel caso in cui il provvedimento di estinzione preveda la liquidazione delle spese a carico del rinunciante. Fonte: Risoluzione 21/09/2007 n. 263 - DPR 26/04/1986 n. 131 |
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Ultimo aggiornamento ( venerdì 21 settembre 2007 )
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mercoledì 19 settembre 2007 |
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Detrazione 55% - Solo pannelli UNI 12975 Con la risoluzione 244/E dell'11 settembre l'Agenzia delle Entrate, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla detrazione del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico, e segnatamente in merito all'installazione di pannelli solari. In estrema sintesi questi i chiarimenti: - solo i pannelli solari certificati UNI 12975 danno diritto all'egevolazione, - per i pannelli solari autocostruiti non è sufficiente il solo possesso della curva di rendimento termico ancorché la stessa sia conforme alla precedente norma UNI 8212-9. Nel caso dei pannelli autocostruiti potrà essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. Il testo della risoluzione è disponibile qui. |
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Ultimo aggiornamento ( venerdì 21 settembre 2007 )
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giovedì 13 settembre 2007 |
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E' in fase di studio e progettazione, la possibilità di inviare ai contribuenti il modello Unico precompilato, a partire dal 2009 redditi 2008, contenente i dati ricorrenti già precompilati. I modelli precompilati dovrebbero contenere quindi i dati relativi al CUD, alle spese per ristrutturazioni, ai redditi fondiari; il contribuente dovrebbe solo inserire le eventuali detrazione per spese sostenute nell'anno o in assenza, provvedere al pagamento sulla base del modello precompilato. L'iniziativa ovviamente interessa per la maggior parte coloro che compilano il modello 730. Fonte: Il sole 24 ore - 12 settembre 2007 |
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Ultimo aggiornamento ( giovedì 13 settembre 2007 )
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giovedì 30 agosto 2007 |
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Accertamento Sintetico ex art. 38 Con la circolare 49 del 9 agosto 2007, l'Agenzia delle Entrate, fornisce le istruzioni operative agli uffici, in merito all'utilizzo dell' Accertamento Sintetico, nell'ambito delle procedure di controllo previste dal DPR 600/1973. L'accertamento sintetico si rivolge a quelle situazioni in cui le manifestazioni di capacità contributiva non sono coerenti con i livelli di reddito dichiarati dal contribuente. Tale procedimento di accertamento, esperibile nei confronti delle persone fisiche, ha la peculiarità di fondarsi sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi (ad esempio, acquisto a titolo oneroso di un bene immobile, acquisto/possesso di autovetture, disponibilità di residenze secondarie, consumo di energia elettrica per uso domestico, ecc.) che fanno presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato. Condizione per effettuare tale tipologia di accertamento, è che il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discosta per almeno un quarto dal reddito imponibile dichiarato e che tale scostamento è verificato per due annualità consecutive. Nell'effettuazione dei controlli, verrà presa in considerazione non solo la capacità di spesa del contribuente oggetto del controllo, ma anche quella dei suoi familiari, poichè spesso la disponibilità di beni o la capacità di spesa sono dovuti a trasferimenti di ricchezza tra i familiari. In tal caso, precisa la circolare, gli Uffici, sussistendone i presupposti, procederanno al controllo delle posizioni soggettive cui, di fatto, sono ascrivibili le manifestazioni di spesa. Fonte: Agenzia delle Entrate |
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Ultimo aggiornamento ( venerdì 21 settembre 2007 )
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lunedì 30 luglio 2007 |
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Le movimentazioni bancarie, attive o passive, possono essere prese a base per l'emissione di avvisi di accertamento o di rettifica del reddito dichiarato dal contribuente qualora il contribuente: - non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito imponibile, oppure, - non dimostri che tali somme non hanno rilevanza al fine della determinazione dell'imponibile. |
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Ultimo aggiornamento ( lunedì 30 luglio 2007 )
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lunedì 30 luglio 2007 |
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Accertamenti bancari validi, anche se non viene esibita al contribuente l'autorizzazione prevista dall'art. 51, comma 2 n. 7 del D.p.r. 633/72. E' questo il principio che emerge dalla lettura della Sentenza n. 14023 del 9 maggio 2007 (dep. il 15 giugno 2007). Tra i motivi di ricorso del contribuente vi era anche la mancata esibizione di detta autorizzazione, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso, posto che questi non ha saputo indicare quale contreto pregiudizio abbia subito il suo diritto alla difesa, dalla mancata esibizione. |
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Ultimo aggiornamento ( lunedì 30 luglio 2007 )
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