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Scritto da Staff Legale Fiscale.it
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martedì 31 marzo 2009 |
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La cessione di certificati verdi e di certificati Co2 sono da considerare ai fini IVA come prestazioni di servizi. La cessione di certificati a soggetti extra-comunitari segue il principio di cui all'art. 7 per cui se la prestazione è utilizzata fuori dall'Italia, la cessione non è assoggettabile ad IVA. Nel caso specifico i Certificati Co2 vengono ceduti a soggetti comunitari, ma non è possibile conoscere a priori in quale stato verranno esercitati i relativi diritti, pertanto la relativa cessione non deve essere considerata assoggettabile ad IVA per mancanza del presupposto territoriale. Discorso diverso per i Certificati Verdi che possono circolare solo sul territorio nazionale, pertanto l'acquisto di tali certificati da parte di un soggetto extra-comunitario sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA. |
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Scritto da Staff Legale Fiscale.it
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martedì 31 marzo 2009 |
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Il diritto alla detrazione fiscale del 36% viene ceduto all'acquirente non solo nel caso di cessione dell'intero immobile, ma anche nel caso in cui a seguito della cessione della quota-parte dell'immobile l'acquirente ne diventa il proprietario esclusivo. Se ad esempio si cede il 30% di un immobile a chi ne detiene già il 70%, il diritto alla detrazione fiscale del 36% potrà essere usufruito per intero dal nuovo acquirente. Si ricorda invece che se ad esempio il proprietario al 100% di un immobile ne cede una quota parte, il diritto alla detrazione continuerà a permanere in capo a chi ha ceduto la quota. |
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Ultimo aggiornamento ( martedì 31 marzo 2009 )
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Scritto da Staff Legale Fiscale.it
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martedì 31 marzo 2009 |
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La risoluzione fornisce interessanti chiarimenti in relazione all'esenzione IRES prevista per le cooperative, distinguendo il trattamento fiscale riservato alle cooperative sociale da quello riservato alle cooperative di produzione e lavoro. Si precisa che l'esenzione dall'ILOR prevista dall'art. 11 del DPR 29 settembre 1973, n. 60, non è estensibile anche all'IRAP, come già chiarito in altra risoluzione. |
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Scritto da Staff Legale Fiscale.it
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martedì 31 marzo 2009 |
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"l'applicazione dell'IRAP va verificata in relazione al complesso dell'attivita' svolta dal professionista". E' questa la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate che nel caso specifico ritiene assoggettabile a IRAP anche il compenso conseguito dal dottore commercialista, nello svolgimento della funzione di sindaco in società commerciali. Il professionista nell'istanza di interpello riteneva non assoggettabile ad IRAP i compensi conseguiti nello svolgimento dell'attività di Sindaco, dal momento che per il conseguimento di tali proventi non utilizzava in alcun modo la struttura organizzativa del proprio studio professionale. |
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venerdì 13 febbraio 2009 |
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La corretta compilazione del modello 730/2009 per coloro che hanno percepito compensi di lavoro straordinario deve passare dalla compilazione del rigo C5. La compilazione del rigo è obbligatoria essenzialmente per coloro i cui straordinari sono stati tassati dal datore di lavoro ad imposta sostitutiva per un importo superiore a euro 3000. E' facolativa invece per coloro che ritengono più vantaggiosa la tassazione ordinaria e/o sostitutiva rispetto alla tassazione prescelta dal datore di lavoro. Nel dettaglio le istruzioni riportano quanto segue: |
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Ultimo aggiornamento ( martedì 03 novembre 2009 )
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venerdì 13 febbraio 2009 |
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Gli assegni per il mantenimento del coniuge in caso di separazione, trovano posto tra gli oneri deducibili del 730/2009, al rigo E23.L'importo da indicare è quello risultante da provvedimento dell'autorità giudiziara. Se tale provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato. Necessario ai fini del riconoscimento della detrazione l'indicazione del codice fiscale del coniuge. |
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Ultimo aggiornamento ( venerdì 13 febbraio 2009 )
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