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Privacy - Trattamento dati bancari |
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Scritto da Staff Legale Fiscale.it
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domenica 09 dicembre 2007 |
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Banche: la ''Guida'' del Garante privacy per l'uso dei dati dei clienti Informazioni sempre esatte ed aggiornate, richiesta di documenti di riconoscimento solo nei casi indispensabili, distanze di cortesia, adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati personali, rigoroso rispetto dei casi nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante nelle Linee guida sul "trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario", adottate anche tenendo anche conto delle segnalazioni e dei reclami presentati all'Autorità da parte di numerosi clienti insoddisfatti di come venivano tutelati i loro dati personali.
A tutela dei clienti, il Garante ha stabilito, in particolare, che: le comunicazioni di informazioni bancarie a terzi devono essere effettuate solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della privacy o nel caso in cui sia l'interessato ad autorizzare terzi (familiari, coniuge, professionisti legati da una rapporto di lavoro) ad effettuare operazioni per suo conto o a conoscere il tipo di rapporto intrattenuto con la banca;
il cliente ha diritto a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (comprese operazioni effettuate, registrazioni telefoniche, ordini di investimento), ma non quelli riferiti ad altre persone (se presenti, nella copia dei documenti da consegnare al cliente devono essere oscurati);
Fonte: www.garanteprivacy.it - comunicato stampa del 28/11/2007 |
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Ultimo aggiornamento ( domenica 09 dicembre 2007 )
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