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Privacy - Trattamento dati bancari PDF Stampa E-mail
Scritto da Staff Legale Fiscale.it   
domenica 09 dicembre 2007

Banche: la ''Guida'' del Garante privacy per l'uso dei dati dei clienti

Informazioni sempre esatte ed aggiornate, richiesta di documenti di riconoscimento solo nei casi indispensabili, distanze di cortesia, adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati personali, rigoroso rispetto dei casi nei quali è lecito comunicare a terzi informazioni bancarie.

Sono queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante nelle Linee guida sul "trattamento dei dati personali della clientela in ambito bancario", adottate anche tenendo anche conto delle segnalazioni e dei reclami presentati all'Autorità da parte di numerosi clienti insoddisfatti di come venivano tutelati i loro dati personali.

A tutela dei clienti, il Garante ha stabilito, in particolare, che:

  • le comunicazioni di informazioni bancarie a terzi devono essere effettuate solo nei casi espressamente previsti dalla legge, dal Codice della privacy o nel caso in cui sia l'interessato ad autorizzare terzi (familiari, coniuge, professionisti legati da una rapporto di lavoro) ad effettuare operazioni per suo conto o a conoscere il tipo di rapporto intrattenuto con la banca;

  • le banche possono registrare le telefonate effettuate dalla clientela per dare particolari ordini e istruzioni o nei servizi di "telephone banking", ma devono informare gli interessati. È necessario adottate misure di sicurezza contro alterazione o uso indebito del contenuto delle conversazioni;

  • il personale deve evitare le telefonate e i colloqui ad alta voce con la clientela e occorre predisporre distanze di cortesia agli sportelli;

  • le informazioni dei clienti trattati dalle banche devono essere sempre esatte ed aggiornate;

  • il cliente ha diritto a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano (comprese operazioni effettuate, registrazioni telefoniche, ordini di investimento), ma non quelli riferiti ad altre persone (se presenti, nella copia dei documenti da consegnare al cliente devono essere oscurati);

  • nel caso in cui dare l'informativa singolarmente a ciascun cliente comporti un impiego sproporzionato di mezzi (es. operazioni di cessione di sportelli), la banca può assolvere tale obbligo pubblicando l'informativa sulla Gazzetta Ufficiale.


Fonte: www.garanteprivacy.it - comunicato stampa del 28/11/2007
Ultimo aggiornamento ( domenica 09 dicembre 2007 )
 
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