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Estinzione anticipata mutui PDF Stampa E-mail
Scritto da Staff Legale Fiscale.it   
venerdì 20 luglio 2007

L'estinzione anticipata del mutuo a seguito del decreto Bersani, poi divenuto legge, ora è gratuita. Per i mutui stipulati precedentemente al provvedimento ABI e Associazioni dei Consumatori hanno stipulato una intesa per contenere ed uniformare i costi di estinzione. Di seguito la tabella dei costi per l'estinzione del mutuo.

 

In dettaglio la misura massima per l’estinzione sarà:

per i contratti di mutuo a tasso variabile

• 0,50 punti percentuali

• 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo

• 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001

• 0,50 punti percentuali

• 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo

• 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo

per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000

• 1,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo

• 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo

• 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo

• 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

L’accordo determina anche l’introduzione di una clausola di salvaguardia per quei mutui che già prevedono misure della commissione di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite con l’intesa. In questi casi: per i mutui a tasso variabile, e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, l’ulteriore riduzione sarà di 0,20 punti percentuali. Nei mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, qualora la misura contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali, si applicherà una riduzione di 0,25 punti percentuali; sarà invece di 0,15 punti percentuali con una misura inferiore a 1,25 punti percentuali. Per i contratti di mutuo a tasso misto (quelli con una tipologia di tasso che varia dal fisso al variabile o viceversa) sono state trovate delle soluzioni specifiche che fanno corrispondere le misure della commissione rispettivamente ai mutui a tasso fisso o variabile. Le parti si sono impegnate a costituire un Comitato che si riunirà trimestralmente e sarà composto da rispettivi rappresentanti con l’incarico di monitorare l’applicazione dell’accordo. Tale Comitato – alla luce di quanto accaduto nel primo anno di applicazione – potrà valutare lo stato complessivo di attuazione dell’intesa.

Fonte: www.abi.it 

Ultimo aggiornamento ( venerdì 21 dicembre 2007 )
 
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