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Proroga ed estensione dell'agevolazione 55% PDF Stampa E-mail
Scritto da Staff Legale Fiscale.it   
venerdì 11 gennaio 2008

La Finanziaria 2008, ha prorogato ed esteso i termini per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per chi effettua interventi di ristrutturazione volti alla riqualificazione energetica dei fabbricati. Il beneficio per tutte le tipologie di intervento consiste nel riconoscere una detrazione di imposta pari al 55%, rateizzata in tre anni, del costo sostenuto per i lavori. Il limite massimo di detraibilità è fissato in funzione delle quattro aree di intervento individuate dalla norma. La detrazione è concessa sia alle persone fisiche che ai soggetti IRES.

Tipologie di intervento:

- riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione): la detrazione è pari al 55% in tre anni su un massimo di Euro 181.818,18

- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti):  la detrazione è pari al 55% in tre anni su un massimo di 109.090,90

- l'installazione di pannelli solari; la detrazione è pari al 55% in tre anni su un massimo di109.090,90

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: la detrazione è pari al 55% in tre anni su un massimo di54.545,45

 

Art. 1 commi 20 e 286 Legge 244/2007 -(Finanziaria 2008) 

20. Estensione fino al 2010 delle agevolazioni per il risparmio energetico

Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

 

286.  Estensione agevolazione irpef del 55%

Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia .

Ultimo aggiornamento ( martedì 03 novembre 2009 )
 
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