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La Determinazione n.3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha cercato di fare un po' di chiarezza in merito alla gestione dei costi della sicurezza negli appalti pubblici.
La materia è stata, infatti, profondamente innovata dalla L. 123/07 che, all’art.8, ha modificato il comma 3 bis dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) come segue: “Nella predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. Il citato articolo 8 ha inoltre introdotto il comma 3 ter dell’art. 86 del codice dei contratti pubblici: “Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta”. Poichè, quando si parla di costi relativi alla sicurezza, si può fare riferimento a due diversi tipi di costi: A) costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa; B) costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze; la norma non chiarisce, soprattutto nella pratica operativa: 1) se la stazione appaltante deve indicare i costi della sicurezza nei bandi di gara e, in caso di risposta affermativa, quale tipologia di costi della sicurezza deve essere valutata ed indicata nei bandi di gara; 2) la tipologia di costi della sicurezza per i quali è richiesta la valutazione di congruità; 3) la tipologia di costi “non soggetti a ribasso d’asta”. A questo proposito, la citata Determinazione precisa che: * la stazione appaltante deve stimare ed indicare nei bandi di gara i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze; * la stima di tali costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; * in assenza di interferenze si ritiene comunque necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza. Inoltre, tali costi: * devono essere tenuti distinti dall’importo a base d’asta; * non sono soggetti a ribasso; * in fase di verifica dell’anomalia non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante. L’appaltatore deve invece indicare nell’offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa; la stazione appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. www.complianceaziendale.com |