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Sicurezza sul lavoro: sconto di pena per l’imprenditore che rimuove tempestivamente le irregolarità PDF Stampa E-mail
Scritto da SOLMAP   
domenica 02 agosto 2009

La Cassazione ha annullato la sentenza con la quale veniva condannato - senza la riduzione di un terzo della pena - l’imprenditore che aveva ottemperato alle prescrizioni della Direzione provinciale del lavoro

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al caso di un imprenditore condannato per aver violato alcune norme sulla sicurezza sul lavoro, in particolare: aveva omesso di dotare gli impalcati dei ponteggi, alti sino a m. 20, di idonee tavole e parapetti su tutti i lati verso il vuoto; non aveva allestito un impianto elettronico idoneo a prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sottotensione ed i rischi di incendio; non aveva provveduto a collegare a terra le parti metalliche dell’impianto elettrico. Tuttavia, l’imprenditore aveva prontamente ottemperato alle prescrizioni impartite dalla Direzione Prov. del Lavoro a seguito dell’accertamento. Egli, dunque, ricorreva avverso la sentenza di condanna deducendo che l’adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche, a seguito di invito alla regolarizzazione, dovrebbe valere come attenuante e che erroneamente nella sentenza impugnata tale attenuante non le era stata concessa. La Corte ha accolto la tesi dell’imprenditore annullando la sentenza impugnata e affermando che l’art. 303 del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede espressamente che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell’arresto, anche in via alternativa, debba essere ridotta di un terzo per il contravventore che entro i termini si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. (Corte di Cassazione sentenza n. 29545 del 17/07/2009)

Daniela Testa
Redazione MAP

www.solmap.it

Ultimo aggiornamento ( domenica 02 agosto 2009 )
 
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