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Trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà |
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Scritto da SOLMAP
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mercoledì 05 agosto 2009 |
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È operativo il decreto che disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali...
abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30/10/1984, n. 726 - convertito con modificazioni dalla L. 19/12/1984, n. 863 - i contratti collettivi aziendali “di solidarietà”, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale. Il decreto contiene, inoltre, le seguenti precisazioni circa il suddetto contratto di lavoro: - non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.assa integrazione guadagni straordinaria; - può beneficiarne tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio; - l'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarieta', deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso; - non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarieta', a meno che l'impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attivita'produttiva. Daniela Testa Redazione MAP WWW.SOLMAP.IT |
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Ultimo aggiornamento ( mercoledì 05 agosto 2009 )
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