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Interessi passivi: no limitazione se non espressamente prevista PDF Stampa E-mail
Scritto da SOLMAP   
giovedì 06 agosto 2009

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 03/08/2009, n.200/E, ha stabilito che i ricavi derivanti non da attività espressamente previste dall’art.96 del TUIR non rientrano nella norma limitativa degli interessi passivi.

Nello specifico, non rientrano, oltre alle banche e i soggetti finanziari, le società in cui il capitale sociale è stato sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che costruiscono impianti che forniscono acqua, teleriscaldamento, energia e impianti per lo smaltimento e la depurazione (Art.96, comma 5). L’art.96 (commi dall’uno al quattro) prevede, infatti, che gli interessi passivi siano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati per ogni periodo d’imposta e l’eventuale eccedenza degli interessi passivi abbatte il reddito imponibile fino al 30% del Rol (Risultato operativo lordo). Il caso in questione riguarda una società con capitale sociale interamente pubblico, che svolge attività di depurazione e smaltimento ma che si occupa anche dell’acquisto e della distribuzione di farmaci per conto del Comune. L’Agenzia chiarisce che per capire se la società rientri nel comma 5 dell’art.96 occorre verificare la prevalenza dei ricavi derivanti dall’attività di smaltimento e di depurazione rispetto a quella dell’acquisto e distribuzione dei farmaci.

Giorgio Sabato
Redazione MAP 

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