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Consolidato nazionale: rilevante il controllo “di diritto” PDF Stampa E-mail
Scritto da SOLMAP   
martedì 08 settembre 2009
Non rileva se la società consolidante non abbia anche il controllo “di fatto”
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 01/09/2009, n.245/E, ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del regime del consolidato nazionale, il requisito del controllo debba intendersi quello di “diritto” nel senso che una società dispone in un’altra società della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (art. 2359 c.c. e art.117 del TUIR).

Il caso in questione prevedeva che la società B (società consolidante) possedeva il 60.99% della società A (società consolidata) mentre il restante 39,01% delle quote di A le possedeva la società C (socio di minoranza). Nello statuto della società A era specificato che l’assemblea non poteva deliberare con una maggioranza inferiore al 61% del capitale sociale. In questo modo, la gestione della società A dipendeva non soltanto da B, ma anche dal socio di minoranza C. Ci si poneva, quindi, il quesito se la società B potesse o meno applicare lo strumento del consolidato nazionale per la società A. L’Agenzia precisa, pertanto, che ai fini dell’applicazione del consolidato nazionale, che il controllo rilevante è quello “di diritto”, indipendentemente da quello “di fatto” esercitato sulla società consolidata.

Fonte: www.solmap.it

 

Ultimo aggiornamento ( martedì 08 settembre 2009 )
 
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