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Diritto d’immagine: sconta l’IVA anche se compenso in natura PDF Stampa E-mail
Scritto da SOLMAP   
venerdì 09 ottobre 2009

E’ ininfluente il fatto che il corrispettivo sia rappresentato da una polizza assicurativa vita

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 02/10/2009, n. 255/E, ha chiarito che la cessione del diritto allo sfruttamento economico della propria immagine da parte di un artista è soggetta ad IVA, anche nel caso in cui non sia previsto un compenso in denaro bensì in natura, nel caso specifico una polizza assicurativa vita. L’Agenzia illustra come il diritto all’immagine per i professionisti del mondo dello spettacolo diventa a tutti gli effetti un bene in senso giuridico ed economico e quindi suscettibile di sfruttamento. Il soggetto in questione è un artista che svolge abitualmente attività artistica e pertanto le sue prestazioni sono soggette ad IVA. Per quanto riguarda ai fini fiscali, invece, la rendita vitalizia costituisce reddito di capitale, avendo funzione previdenziale, e non costituisce reddito di lavoro dipendente ed è pertanto sottoposta a imposta sostitutiva.

Fonte: www.solmap.it

 

 
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