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Agevolazioni prima casa, anche al 50% PDF Stampa E-mail
Scritto da SOLMAP   
lunedì 13 settembre 2010

Con risoluzione n.86/E, le Entrate si pronunciano in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa

Il contribuente, che si rivolge all’Agenzia con la risoluzione n.86/E, chiede se possa fruire dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di altra abitazione differente rispetto a quella attuale, acquistata dal proprio coniuge e con il quale lo stesso è in comunione legale.
Nella nota II bis) posta in calce all’articolo 1 della Tariffa allegata al TUR, si prevede che l’applicazione agevolata dell’imposta di registro è subordinata all’esistenza di particolari condizioni tra cui che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
Detti requisiti soggettivi ed oggettivi devono ricorrere congiuntamente ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate.
Nel caso prospettato si evince che l’immobile in cui abita il contribuente è stato acquistato dal coniuge prima di contrarre matrimonio e, pertanto l’istante non risulta proprietario pro quota di detto immobile. In considerazione di tale circostanza, il contribuente può fruire in relazione all’acquisto di un nuovo immobile delle agevolazioni “prima casa”, sempreché ovviamente risultino rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma ai fini della spettanza dell’agevolazione.
Resta inteso che, come peraltro precisato con circolare n. 38 del 12 agosto 2005, nell’ipotesi in cui uno solo dei due coniugi, in regime di comunione di beni, possegga i requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione “prima casa” (in quanto l’altro coniuge prima del matrimonio ha acquistato un’abitazione avvalendosi di detta agevolazione) il beneficio fiscale risulta applicabile nella misura del 50 per cento, ossia limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti per avvalersi dell’agevolazione “prima casa”.

Fonte: www.solmap.it

 
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