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Responsabilità Amministrativa e Società Miste |
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Scritto da Staff Legale Fiscale.it
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venerdì 15 ottobre 2010 |
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Confermato l'orientamento della Cassazione in tema di assoggettabilità delle società miste alla disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001. Con la sentenza n. 28699 del 9 luglio 2010 la Cassazione ha sancito l'applicabilità della responsabilità amministrativa prevista per le società e gli enti ad un Ospedale a partecipazione mista pubblico-privato (privato 49% e pubblico 51%) avvalendosi delle seguenti considerazioni:
- la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica; - Nel caso di specie (ndr. Ospedale pubblico) difetta ... la prima condizione, vale a dire l'assenza di attività economica, contraddetta dalla veste stessa di società per azioni dell' (A): ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l'esercizio di un'attività economica al fine di dividerne gli utili (v. art. 2247 c.c.), a prescindere da quella che sarà - poi - la destinazione degli utili medesimi, se realizzati; - la funzione svolta dall'Ospedale non può considerarsi di rilievo costituzionale "non può confondersi il valore - pur indubbiamente di spessore costituzionale - della tutela della salute con il rilievo costituzionale dell'ente o della relativa funzione, riservato esclusivamente a soggetti (almeno) menzionati nella Carta costituzionale (e su ciò dottrina costituzionalistica e giurisprudenza sono pacifiche); né si può qualificare come di rilievo costituzionale la funzione di una s.p.a., che è pur sempre quella di realizzare un utile economico." Fonte: http://www.rivista231.it/Legge231/Giurisprudenza.asp |
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Ultimo aggiornamento ( lunedì 18 ottobre 2010 )
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