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Le misure cautelari intedittive si applicano anche nel caso di corruzione internazionale. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42701 del 1^ dicembre 2010, interpretando l'articolo 25 del D.lgs. 231/2001. In particolarela corte si è distaccata dall'interpretazione letterale del comma 5^ dell'articolo 25 a favorer di una interpretazione sistemica che renderebbe irragionevole l'applicazione delle misure interdittive per i reati di corruzione nazionale ed escluderebbe la fattispecie della corruzione internazionale. Fonte: www.rivista231.it
Art. 25 Concussione e corruzione In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. http://www.rivista231.it/Legge231/Pagina.asp?Id=701 |