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Accertamenti bancari: prova contraria analitica |
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Scritto da Staff Legale Fiscale.it
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lunedì 30 luglio 2007 |
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Le movimentazioni bancarie, attive o passive, possono essere prese a base per l'emissione di avvisi di accertamento o di rettifica del reddito dichiarato dal contribuente qualora il contribuente: - non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito imponibile, oppure, - non dimostri che tali somme non hanno rilevanza al fine della determinazione dell'imponibile.
Ciò è quanto sancito, in estrema sintesi dall'art. 32 del DPR 600/73. In una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 13819 del 3 maggio 2007), i giudici sono intervenuti per chiarire che la prova contraria fornita dal contribuente "non può essere solo generica e cioè relativa all'attività esercitata (ndr. nel caso specifico la giustificazione addotta dal contribuente era che l'attività di amministratore di condominio necessariamente comportava il maneggio di denaro altrui che transitava sul proprio conto corrente), ma deve essere altresì, specifica in quanto, stante la presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se il contribuente utilizza il conto corrente a lui personalmente intestato anche per maneggio di danaro altrui deve fornire la prova specifica - rectius, analitica - della riferibilità di ogni movimentazione bancaria alla sua attività di maneggio di danaro altrui, diversamente la rispettiva movimentazione, in assenza di altra idonea giustificazione, è configurabile quale corrispettivo non dichiarato." |
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Ultimo aggiornamento ( lunedì 30 luglio 2007 )
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