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La catena produttiva e l’analisi del rischio di violazioni della intellectual property PDF Stampa E-mail
Scritto da Staff Legale Fiscale.it   
venerdì 15 aprile 2011

Negli ultimi anni il concetto di contraffazione si è esteso dal significato espresso nell'art. 473 c.p., sia includendo ogni uso non autorizzato degli elementi distintivi di un prodotto, sia sotto il profilo quantitativo e geografico.

L'impresa produttrice di merce originale, oltre a subire un danno diretto derivante dalla mancata vendita, sarà danneggiata dalla presenza sul mercato di merce non genuina e di scarsa qualità, in grado di ledere il buon nome del marchio. Il danno più consistente non è infatti rappresentato dal lucro cessante, ma bensì dall'erosione del valore evocativo del marchio.
L'inserimento dell'art. 473 c.p. tra i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs.231/01, tiene conto del fatto che la catena di fornitura prevede flussi informativi, materie prime, semilavorati e prodotti specifici per ogni organizzazione. Lungo tutto il flusso produttivo, quando parte dell'attività è esternalizzata, si possono insinuare diversi rischi di aggressione, ossia aziende in possesso di know how sofisticati e collaudati possono, durante la normale produzione, inserire nei canali di distribuzione ufficiale merce contraffatta di alto livello (e dunque altamente confondibile).
L'organizzazione dovrà pertanto definire una struttura di controlli e assegnare adeguati mezzi e responsabilità affinché si possa attuare un monitoraggio costante del parco fornitori, dotarsi di strumenti di controllo efficaci ed efficienti che permettano di censire e segnalare gli eventi anomali che possono interessare l'intera filiera produttiva.
Importante ai fini della lotta alla contraffazione è l'utilizzo di strumenti tecnici di autenticazione. Tali strumenti sono tradizionalmente suddivisi in tre categorie: visibili (ologrammi, inchiostri, codici a barre 2D), semivisibili (filigrana) ed invisibili (marcatori laser, magnetici o chimici, biocodici e microchip, transponder - RFID).
Va però sottolineato come l'utilizzo dei sistemi anti-contraffazione richieda l'utilizzo di fornitori altamente specializzati, che a loro volta richiederanno un'attenzione speciale da parte delle funzioni deputate al controllo, sia in punto riservatezza, sia per la corretta produzione/gestione dei device anticontraffazione.


di Roberto De Sortis


Articolo riprodotto su licenza www.rivista231.it - vietata la riproduzione anche parziale.

Ultimo aggiornamento ( venerdì 15 aprile 2011 )
 
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