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La responsabilità in materia di infortuni sul lavoro nei contratti di appalto e di sub-appalto |
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Scritto da Team 231
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venerdì 20 gennaio 2012 |
Al fine di contrastare i rischi infortunistici connessi alla particolare natura dell'appalto, la normativa sulla sicurezza del lavoro impone specifici obblighi di prevenzione in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti delle imprese appaltanti o committenti. Ne consegue che tali soggetti potranno essere considerati penalmente responsabili degli accadimenti infortunistici ricollegabili alla violazione di tali disposizioni, prefigurando così una possibile responsabilità amministrativa dell'ente appaltante/ committente ai sensi dell'art. 25-septies d.lgs. 231/2001.
Le ipotesi previste dalla normativa vigente sono essenzialmente tre:
1.1 Affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda (art. 26 T.U. Sicurezza 81/2008). L'articolo 26 del TU Sicurezza 81/08, proseguendo nel solco già tracciato dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 626/94, impone al datore di lavoro, in caso di affidamento dell'esecuzione di lavori o forniture all'interno della propria azienda, l'obbligo di verificare l'idoneità professionale delle imprese appaltatrici e di fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori delle imprese esterne ovvero i lavoratori autonomi. In altri termini, la normativa prevede l'esonero del committente solo per i rischi specifici propri dell'impresa appaltatrice.
1.2 Cantieri temporanei mobili ( artt. 89 ss. T.U. Sicurezza 81/2008). In questo caso può prefigurarsi un coinvolgimento del committente in ipotesi di infortunio ai danni del dipendente delle imprese appaltatrici quando l'evento sia la conseguenza dell'inidoneità e dell'incompetenza tecnica dell'impresa esecutrice aggiudicataria, ovvero, dell'omessa vigilanza sull'effettivo e regolare svolgimento dei compiti affidati ai coordinatori. Il committente/appaltante che organizzi e diriga le attività dei dipendenti dell'appaltatore ne diviene, infatti, l'effettivo datore di lavoro e deve , di conseguenza, essere considerato penalmente responsabile delle condotte colpose che abbiano cagionato un infortunio e siano riconducibili a sue decisioni gestionali.
1.3 Cantieri temporanei mobili - impresa affidataria (art. 89 - 97 T.U. Sicurezza 81/2008). L'art. 97 impone al datore di lavoro dell'impresa affidataria l'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati in subappalto, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento da parte delle imprese esecutrici e la congruenza dei piani operativi di sicurezza predisposti da queste predisposti. Vengono inoltre richiamati ed imposti gli obblighi prescritti dall' art. 26 già esaminati in precedenza. Si tratta quindi di attività di controllo e vigilanza di assoluto rilievo, allo svolgimento delle quali debbono essere adibiti dirigenti e preposti della impresa affidataria specificamente formati a tale ruolo.
di Guglielmo Giordanengo e Simona Carosso Pubblicato su gentile concessione www.rivista231.it |
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