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Esonerati dall'obbligo di tracciabilità PDF Stampa E-mail
Scritto da Staff Legale Fiscale.it   
domenica 11 novembre 2007

I commi 12 e 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  ha imposto l'obbligo ai professionisti di riscuotere i compensi in denaro mediante assegni non trasferibili o bonifici, ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale, nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo che per importi unitari inferiori a 100 euro per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009, mentre per i pagamenti effettuati dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008 e quelli dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il suddetto limite e' fissato rispettivamente nella misura di 1.000 euro e 500 euro.

Con il D.M.3/10/2007 G.U. n. 260 del  8/11/2007 sono state individuate le categorie di soggetti esonerati da tale obbligo:

-  le persone fisiche il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

- le persone fisiche non residenti ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

-  i diversamente abili che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per la prestazione effettuata dal professionista deve produrre un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa e sottoscritta dall'interessato in cui autocertifica la sussistenza di una delle condizioni di esonero

Ultimo aggiornamento ( lunedì 12 novembre 2007 )
 
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