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Rientro dei “cervelli” in Italia: l’annosa questione della mancata iscrizione all’AIRE.
Salve,
sono un cittadino italiano che lavora in Spagna da 4 anni e non mi sono mai iscritto all’AIRE.
Sono venuto a conoscenza di agevolazioni fiscali per attrarre il rientro di lavoratori dall’estero che, come requisito indispensabile per accedervi, richiedono il trasferimento della residenza fiscale (ai sensi dell’art.2 del TUIR) dall’estero in Italia.
Ora, secondo lo Stato italiano sono residenti fiscali tutti quei cittadini che risultano iscritti all’anagrafe per più di metà anno, quindi anche io, visto che non avendo mai fatto l’iscrizione all’AIRE, non mi sono mai cancellato dai registri anagrafici italiani.
Quindi secondo lo Stato italiano io sono sempre stato residente fiscale in Italia.
Esiste però una convenzione Italia-Spagna contro la doppia imposizione secondo cui se sei residente fiscale nei due Stati bisogna applicare le cosiddette tie-break rules per capire dove effettivamente risiedi fiscalmente. Secondo queste rules io dovrei essere residente fiscale spagnolo. Infatti ho sempre dichiarato in Spagna il reddito da lavoro dipendente e in Italia il reddito da immobili.
Allora la mia domanda è: la convenzione ita-spa si può applicare anche per la determinazione della residenza fiscale ai fini dell’accesso alle agevolazioni? Se così fosse, io potrei dimostrare di essere residente fiscale spagnolo dal 2015 e quindi rientrerei nella categoria a cui si rivolgono gli incentivi.
Per quello che ho letto, le disposizioni convenzionali hanno priorità su quelle interne. Però, non ho trovato nulla di specifico sulla loro applicazione ai regimi agevolati.
Vi sarei grato se poteste darmi qualche indicazione in merito.
Grazie mille,
Risposta al dubbio applicativo.
Buongiorno,
la guida applicativia agli incentivi fiscali pubblicati dall’Agenzia delle Entrate chiarisce che “La persona che, pur essendo residente o domiciliata all’estero, non si è mai cancellata dal
registro anagrafico della popolazione residente non può essere ammessa alle agevolazioni.”
Pertanto nel caso prospettato lei non può accedere alle agevolazioni previste per il rimpatrio in Italia.
Del resto l’interpretazione dell’agenzia delle entrate è conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza che considera l’iscrizione all’AIRE condizione NECESSARIA ma non sufficiente per dimostrare la residenza fiscale all’estero. DI fatto quindi senza iscrizione AIRE non vi è residenza all’estero.
Cordiali saluti,
Angelo Martello
Dottore Commercialista
PS: la risposta non costituisce consulenza. Esigenze di brevità e chiarezza possono portare a imprecisioni “tecniche” che non inficiano il significato sostanziale.
In allegato la Guida agli incentivi per l’attrazione del capitale umano in Italia Guida_Incentivi_fiscali_per_l’attrazione_di_capitale_umano
Rimpatrio di lavoratore dall’UK
Volevo chiedervi se foste in grado di aiutarmi con la mia situazione al livello fiscale.
Io lavoro per un’azienda Inglese e sono residente in Inghilterra.
A Marzo 2019 mi trasferiro’ in Italia, rimanendo impiegato dell’azienda Inglese.
Sareste in grado di aiutarmi a capire dove e come pagare le tasse? Il mio datore di lavoro ha proposto di pagare il lordo, e poi io pagherei le tasse in Italia, pero’ vorrebbero capire se dovrebbero pagare delle tasse anche loro allo stato italiano.
Grazie,
Buonasera A.