Rientro dei “cervelli” in Italia: l’annosa questione della mancata iscrizione all’AIRE.

Salve,
sono un cittadino italiano che lavora in Spagna da 4 anni e non mi sono mai iscritto all’AIRE.
Sono venuto a conoscenza di agevolazioni fiscali per attrarre il rientro di lavoratori dall’estero che, come requisito indispensabile per accedervi, richiedono il trasferimento della residenza fiscale (ai sensi dell’art.2 del TUIR) dall’estero in Italia.

Ora, secondo lo Stato italiano sono residenti fiscali tutti quei cittadini che risultano iscritti all’anagrafe per più di metà anno, quindi anche io, visto che non avendo mai fatto l’iscrizione all’AIRE, non mi sono mai cancellato dai registri anagrafici italiani.

Quindi secondo lo Stato italiano io sono sempre stato residente fiscale in Italia.

Esiste però una convenzione Italia-Spagna contro la doppia imposizione secondo cui se sei residente fiscale nei due Stati bisogna applicare le cosiddette tie-break rules per capire dove effettivamente risiedi fiscalmente. Secondo queste rules io dovrei essere residente fiscale spagnolo. Infatti ho sempre dichiarato in Spagna il reddito da lavoro dipendente e in Italia il reddito da immobili.

Allora la mia domanda è: la convenzione ita-spa si può applicare anche per la determinazione della residenza fiscale ai fini dell’accesso alle agevolazioni? Se così fosse, io potrei dimostrare di essere residente fiscale spagnolo dal 2015 e quindi rientrerei nella categoria a cui si rivolgono gli incentivi.

Per quello che ho letto, le disposizioni convenzionali hanno priorità su quelle interne. Però, non ho trovato nulla di specifico sulla loro applicazione ai regimi agevolati.

Vi sarei grato se poteste darmi qualche indicazione in merito.
Grazie mille,

 

Risposta al dubbio applicativo.

Buongiorno,

la guida applicativia agli incentivi fiscali pubblicati dall’Agenzia delle Entrate chiarisce che “La persona che, pur essendo residente o domiciliata all’estero, non si è mai cancellata dal
registro anagrafico della popolazione residente non può essere ammessa alle agevolazioni.”

Pertanto nel caso prospettato lei non può accedere alle agevolazioni previste per il rimpatrio in Italia.

Del resto l’interpretazione dell’agenzia delle entrate è conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza che considera l’iscrizione all’AIRE condizione NECESSARIA ma non sufficiente per dimostrare la residenza fiscale all’estero. DI fatto quindi senza iscrizione AIRE non vi è residenza all’estero.

Cordiali saluti,

Angelo Martello

Dottore Commercialista

PS: la risposta non costituisce consulenza. Esigenze di brevità e chiarezza possono portare a imprecisioni “tecniche” che non inficiano il significato sostanziale.

In allegato la Guida agli incentivi per l’attrazione del capitale umano in Italia Guida_Incentivi_fiscali_per_l’attrazione_di_capitale_umano

Rimpatrio di lavoratore dall’UK

Volevo chiedervi se foste in grado di aiutarmi con la mia situazione al livello fiscale.

Io lavoro per un’azienda Inglese e sono residente in Inghilterra.
A Marzo 2019 mi trasferiro’ in Italia, rimanendo impiegato dell’azienda Inglese.

Sareste in grado di aiutarmi a capire dove e come pagare le tasse? Il mio datore di lavoro ha proposto di pagare il lordo, e poi io pagherei le tasse in Italia, pero’ vorrebbero capire se dovrebbero pagare delle tasse anche loro allo stato italiano.

Grazie,

Buonasera A.

certo che possiamo aiutarla.
Abbiamo bisogno di alcuni dettagli tra questi se lavorerà in Italia presso il suo domicilio oppure distaccato presso un’latra azienda.
In ogni caso occorrerà conoscere in maniera dettagliata le funzioni che svolgerà in Italia per la società e in che misura il lavoro svolto puà avere riflessi sul territorio Italiano.
Riguardo il luogo di pagamento delle imposte la risposta è semplice e immediata: le imposte le paga nel territorio dove risiede fiscalmente ovvero in Italia per i redditi percepiti nel 2019 (eventualmente scontando eventuali imposte pagate in UK).
Per tutti gli altri aspetti contributivi e fiscali anche per il suo datore di lavoro si rende necessaria una consulenza complessa e approfondita sul quale possiamo inviare un preventivo specifico.

Rimpatrio lavoratori dalla Svizzera

Sono residente in Svizzera da Agosto 2016 come lavoratore dipendente, avrei bisogno di sapere se il mio
caso può rientrare negli incentivi fiscali per attrarre capitale umano in Italia.
Di seguito il mio caso
– Ho una laurea triennale conseguita al politecnico di milano
– Lavoro da 2 anni e 8 mesi a Lugano come dipendente presso Fincons SA (Maggio 2016)
– Sono residente a Lugano da Agosto 2016 (iscrizione all’AIRE / Permesso B)
Non sono sicuro di rientrare nelle agevolazioni a causa della durata della residenza in Svizzera (2 anni e mezzo)
E’ possibile essere considerato un residente non saltuario e accedere alle detrazioni?
In caso sia possibilie, posso avvalermi della vostra consulenza telematicamente?
Quali i successivi passi?
Risposta:
Da quello che ci dice potrebbe accedere all’agevolazione della riduzione dell’imponibile al 50% per i primi 5 anni di residenza in Italia.
Ci contatti per verificare che tutti gli elementi della normativa vengano rispettati.