La DAC7 è una Direttiva fiscale dell’Unione Europea che obbliga le piattaforme online a comunicare alle autorità fiscali locali informazioni sulle vendite e sui guadagni degli utenti. Questa normativa mira a creare un quadro normativo uniforme a livello europeo per la tassazione delle attività di commercio elettronico.

Chi è escluso dalla normativa DAC7?

Le piattaforme online richiederanno agli utenti di compilare un modulo specifico quando si raggiunge una delle seguenti condizioni:

  • Si effettuano 30 vendite o più in un anno solare.
  • Si guadagnano oltre 2.000€ con le vendite in un anno solare.

I venditori che non soddisfano questi criteri sono esclusi dalla comunicazione.

Dati richiesti per la comunicazione

Le piattaforme devono periodicamente raccogliere, anche tramite terzi, informazioni dettagliate sui venditori. Per le persone fisiche, i dati richiesti includono nome, cognome, data di nascita, indirizzo principale e codice fiscale o partita IVA. Per le persone giuridiche, devono essere comunicati ragione sociale, indirizzo principale, numero di identificazione fiscale con indicazione del paese di rilascio, eventuale partita IVA e stabile organizzazione.

I dati raccolti vengono comunicati alle autorità fiscali dei vari paesi dell’UE, inclusi i dettagli del conto corrente usato per i trasferimenti, il titolare del conto corrente, l’importo del reddito dalle vendite e il numero delle operazioni concluse sulla piattaforma.

La comunicazione dei dati deve avvenire entro il 31 dicembre del periodo di riferimento, con una proroga al 31 gennaio 2024 per il 2023.

Conseguenze della mancata compilazione del formulario DAC7

Se un venditore non fornisce le informazioni richieste, anche dopo due solleciti, il gestore della piattaforma può chiudere il suo conto e impedirne una nuova registrazione, oppure trattenere i pagamenti finché non riceve i dati completi.

Direttiva DAC7: come si dichiarano i guadagni?

Se hai dei guadagni dalla vendita online di prodotti ti starai chiedendo come poterli dichiarare all’agenzia delle entrate. La risposta è piuttosto semplice, le possibilità che hai sono due:

  • se la vendita è occasionale, ad esempio mi libero di prodotti che mi ritrovo in casa e che non lo utilizzo più, non dovrò dichiarare alcun guadagno all’agenzia delle entrate. Il motivo è che si tratta di una vendita occasionale, quindi anche se riesco a rivendere il prodotti ad un prezzo maggiore rispetto al prezzo di acquisto, non è un guadagno che devo dichiarare.
  • Se la vendita è invece abituale, vale a dire sistematicamente cerco prodotti da rivendere online, oppure sistematicamente cerco di speculare sulla differenza di prezzo tra i prodotti che acquisto e i prodotti che poi rivendo, (es: collezionista di orologi che acquista e rivende sistematicamente alcuni pezzi della sua collezione per trarne profitto), allora devo dichiarare questi redditi in dichiarazione dei redditi. Se la vendita è sistematica e abituale dovrò anche considerare l’apertura della partita iva.

Ogni situazione deve essere valutata singolarmente ed è quindi consigliabile rivolgersi a un commercialista specializzato in e-commerce.

Implicazioni per chi guadagna online

La nuova Direttiva DAC7 impone cambiamenti significativi per chi guadagna online, poiché le piattaforme devono inviare i dati di tutti i venditori. Questo permetterà alle autorità fiscali, come l’Agenzia delle Entrate, di aumentare i controlli sulle vendite online e sui relativi redditi.

Per chi effettua vendite tramite piattaforme digitali, sarà essenziale verificare l’obbligo di aprire una partita IVA se l’attività è svolta in modo professionale e continuativo. Invece, per chi effettua vendite occasionali di oggetti usati, non vi sarà obbligo di tassazione né di apertura di partita IVA.

In conclusione, la DAC7 rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e uniformità nella tassazione delle attività di commercio elettronico in Europa.