L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25608 del 25 settembre 2024, rappresenta un passaggio cruciale nell’applicazione delle disposizioni fiscali relative ai lavoratori pubblici che risiedono in Francia e prestano servizio per enti italiani. La questione ruota attorno alla corretta interpretazione dell’articolo 19 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, che disciplina la tassazione delle remunerazioni percepite per funzioni pubbliche.

Contesto della Sentenza

La vicenda trae origine dal caso di un dipendente italiano residente in Francia, impiegato presso il Comune di Ventimiglia, che richiedeva il rimborso delle imposte IRPEF versate in Italia per gli anni 2000-2003, sostenendo che, essendo un lavoratore frontaliero, il reddito fosse tassabile esclusivamente in Francia, Stato di residenza. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, respingeva l’istanza, affermando che, in virtù dell’art. 19 della Convenzione, tali remunerazioni dovessero essere tassate in Italia, Stato in cui veniva prestato il servizio pubblico.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara prima e la Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila poi, avevano dato ragione al contribuente, ordinando il rimborso dell’IRPEF. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribaltando le precedenti sentenze e stabilendo che il reddito percepito dal dipendente doveva essere tassato esclusivamente in Italia.

Interpretazione dell’Articolo 19 della Convenzione Italia-Francia

L’articolo 19 della Convenzione Italia-Francia, come evidenziato dalla Cassazione, è centrale per comprendere la decisione. Questa disposizione stabilisce che le remunerazioni percepite per servizi resi a uno Stato o a un suo ente locale (come un comune) sono imponibili soltanto nello Stato che eroga tali compensi. In altre parole, le somme pagate da un ente pubblico italiano a un residente in Francia, per funzioni svolte in Italia, sono tassabili unicamente in Italia.

Questa regola rappresenta un’eccezione alla norma generale prevista dall’articolo 15 della Convenzione, che regola la tassazione dei redditi derivanti da lavoro dipendente e stabilisce che tali redditi siano imponibili nello Stato di residenza. Tuttavia, l’art. 19 esclude espressamente i lavoratori pubblici da questa regola, imponendo che il luogo di tassazione sia lo Stato in cui vengono erogati i compensi.

Lavoratori Frontalieri e Settore Pubblico

Un punto cruciale discusso in questa sentenza è la distinzione tra lavoratori frontalieri e lavoratori pubblici. L’art. 15 della Convenzione Italia-Francia include una disposizione specifica per i lavoratori frontalieri, stabilendo che il reddito percepito da un lavoratore che risiede in uno Stato e presta la sua opera nell’altro Stato, nella zona di frontiera, sia imponibile solo nello Stato di residenza. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che questa norma non si applica ai lavoratori del settore pubblico. L’articolo 19 prevale infatti sulle disposizioni generali dell’articolo 15, confermando che i dipendenti pubblici che prestano servizio in uno Stato ma risiedono in un altro sono soggetti a tassazione nello Stato che eroga la remunerazione, e non nello Stato di residenza.

Questo principio è stato ulteriormente chiarito dalla risposta a un interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 281/2019), citata anche nella sentenza. In quella occasione, l’Agenzia aveva ribadito che i redditi percepiti da un residente in Austria per servizi resi alla Provincia Autonoma di Bolzano dovevano essere tassati esclusivamente in Italia, in conformità con l’art. 19 della Convenzione Italia-Austria, che segue regole simili a quelle previste dalla Convenzione Italia-Francia.

Implicazioni della Sentenza

Questa decisione ha importanti ripercussioni pratiche per i dipendenti pubblici italiani residenti in Francia, poiché conferma che i redditi percepiti per servizi resi in Italia devono essere tassati nel nostro Paese, anche se il contribuente è residente all’estero. La sentenza della Cassazione elimina inoltre ogni ambiguità sull’applicabilità delle norme per i lavoratori frontalieri ai dipendenti pubblici, stabilendo che questi ultimi rientrano nell’ambito dell’art. 19 della Convenzione e non sono coperti dalle agevolazioni previste dall’art. 15 per i frontalieri.

La sentenza ribadisce un principio chiave del diritto tributario internazionale: i redditi derivanti da funzioni pubbliche devono essere tassati nel Paese che li corrisponde. Questo principio si applica in modo generalizzato, senza fare distinzioni tra le funzioni svolte dai dipendenti pubblici (esecutive o autoritative), come confermato dalla Cassazione nella sua interpretazione estensiva dell’art. 19.

Conclusioni

Quando si tratta di convenzioni contro la doppia imposizione, è sempre molto complesso definire quale norma deve essere presa a riferimento, ne abbiamo evidenza in questo caso in cui dopo due sentenze di merito a favore del contribuente la Cassazione invece “ribalta” le precedenti e sposa l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate. Per consulenze in materia cliccando qui puoi contattarci.