La Legge di Bilancio 2026 introduce nuove regole fiscali che incidono direttamente sul mondo cripto, segnando un ulteriore passo verso una regolamentazione più strutturata del rapporto tra criptovalute e fisco.
Dal 1° gennaio 2026, cambiano aliquote, criteri di tassazione e rilevanza patrimoniale, con effetti concreti sia per chi investe sia per chi utilizza le cripto come mezzo di pagamento.
Vediamo nel dettaglio cosa cambia nel rapporto tra cripto e fisco nel 2026, sulla base delle disposizioni contenute nella normativa approvata.
Indice dei contenuti
Cripto e fisco 2026: aliquota ridotta per i token ancorati all’euro
La principale novità fiscale del 2026 riguarda i token di moneta elettronica denominati in euro.
Per questa specifica categoria di cripto-attività, la Legge di Bilancio prevede:
- aliquota del 26%, in luogo del 33%;
- applicazione ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da:
- detenzione;
- cessione;
- utilizzo dei token.
La norma fa espresso riferimento ai token disciplinati dal Regolamento UE 2023/1114 (MiCA), ossia quelli il cui valore è stabilmente collegato all’euro e garantito da riserve detenute in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
📌 Dal punto di vista fiscale, il legislatore distingue quindi tra cripto a funzione monetaria e cripto a funzione speculativa.
Conversione euro–cripto: quando non si paga alcuna imposta
Un chiarimento rilevante sul piano operativo riguarda le operazioni di conversione.
Dal 2026:
- non genera plusvalenza né minusvalenza
- la conversione da euro a token di moneta elettronica denominati in euro;
- il rimborso dei token in euro al valore nominale.
Queste operazioni, quindi, non costituiscono evento fiscalmente rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
👉 È una precisazione fondamentale per chi utilizza le cripto come strumento di pagamento e non come asset finanziario.
Cripto “non euro” e fisco 2026: resta l’aliquota del 33%
Diverso il trattamento per le criptovalute non denominate in euro, come Bitcoin o token analoghi.
La Legge di Bilancio chiarisce che:
- la conversione di cripto non euro;
- in token di moneta elettronica denominati in euro,
continua a essere tassata con aliquota del 33%.
In altre parole:
- euro ↔ euro-token → operazione fiscalmente neutra;
- cripto ↔ euro-token → operazione tassabile.
Questa impostazione rafforza una distinzione ormai netta nel rapporto cripto e fisco: non tutte le criptovalute sono fiscalmente equivalenti.
Cripto e ISEE: impatto fiscale indiretto dal 2026
Tra le novità meno evidenti ma più incisive del 2026 c’è l’ingresso ufficiale delle criptovalute nel calcolo dell’ISEE.
Dal 2026, il patrimonio mobiliare rilevante ai fini ISEE comprende:
- le giacenze in criptovalute;
- detenute in Italia o all’estero;
- incluse le rimesse di denaro effettuate anche tramite money transfer.
La norma rinvia a un decreto attuativo per i criteri di valorizzazione, ma il principio è già fissato: le cripto diventano patrimonio rilevante ai fini delle prestazioni sociali agevolate.
💬 Sul piano pratico, questo può incidere su bonus, agevolazioni e accesso a misure assistenziali, anche in assenza di plusvalenze tassate.
Cripto e fisco 2026: considerazioni finali
Le novità fiscali sulle criptovalute nel 2026 non introducono una rivoluzione, ma rafforzano la direzione intrapresa dal legislatore:
- tassazione differenziata in base alla natura della cripto-attività;
- maggiore certezza sulle operazioni fiscalmente irrilevanti;
- ampliamento del controllo patrimoniale tramite l’ISEE.
Dal punto di vista sistematico, il rapporto tra cripto e fisco nel 2026 diventa più coerente con la normativa europea e sempre meno tollerante verso zone grigie e interpretazioni elastiche.
Chi opera con le criptovalute, anche in modo non speculativo, non può più permettersi una gestione approssimativa: le conseguenze fiscali esistono, anche quando non si traducono immediatamente in imposte da versare.