Dazio per articolo, tassa di gestione e nuove regole sui depositi: il dropshipping che conoscevamo.
Per anni il conto è stato semplice da fare, almeno sulla carta: un prodotto acquistato in Cina a pochi euro, spedito direttamente dal fornitore al cliente italiano, rivenduto online con un ricarico che sembrava generoso. Chi ha avviato un negozio online in dropshipping, o chi rifornisce il proprio shop con piccoli lotti da piattaforme asiatiche, ha costruito i propri prezzi su quel conto.
Il 2026 ha cambiato le voci di quel calcolo. Non con un’unica norma, ma con una serie di interventi europei che, sommati, colpiscono proprio le spedizioni di basso valore dirette al consumatore finale. E il punto non è soltanto quanto costa in più ogni pacco: è chi, da adesso, risponde di quel pacco davanti alla Dogana.
Tre euro di dazio per ogni articolo
Dal 1° luglio 2026, e fino al 1° luglio 2028, le spedizioni di valore non superiore a 150 euro non godono più della franchigia doganale. Il regolamento UE n. 382/2026 ha introdotto un dazio di 3 euro per articolo sulle merci che arrivano con il regime IOSS (lo sportello unico IVA per le importazioni) o con spedizione postale.
La caratteristica che conta, per chi vende prodotti economici, è che non si tratta di una percentuale sul valore ma di un importo fisso per articolo. Su un oggetto da 40 euro pesa poco; su un accessorio acquistato a 2 euro e rivenduto a 9, quei 3 euro possono assorbire buona parte del margine. Ed è proprio la fascia dei prodotti a bassissimo prezzo quella su cui molti negozi online hanno costruito il proprio catalogo.
Dal 1° novembre anche la tassa di gestione
Al dazio si è aggiunta, dal 1° novembre 2026, la tassa di gestione dell’Unione (la cosiddetta “handling fee”), istituita dall’art. 20 del nuovo Codice doganale dell’Unione (regolamento UE n. 2108/2026) e fissata dal regolamento UE n. 2152/2026 in 2 euro per articolo. Riguarda lo sdoganamento delle merci extra UE vendute a distanza e spedite direttamente al consumatore.
Due aspetti meritano attenzione. Il primo: secondo le indicazioni della Commissione europea, una volta accettata la dichiarazione doganale la tassa non è rimborsabile, anche se la merce non viene poi svincolata. Il secondo: l’importo è stato fissato oggi, ma la norma prevede che la Commissione ne valuti periodicamente l’adeguatezza, quindi non è detto che resti invariato.
A livello nazionale, la legge di bilancio 2026 aveva previsto un ulteriore contributo di 2 euro sulle spedizioni fino a 150 euro; la sua entrata in vigore è stata rinviata più volte ed è ora fissata al 1° gennaio 2027. Come questo prelievo si coordinerà con la tassa europea è uno degli aspetti su cui gli stessi commentatori non sono ancora concordi.
Chi è l’importatore, e perché potresti esserlo tu
Questa è la novità meno visibile e, a mio giudizio, la più importante. Il nuovo Codice doganale dà per la prima volta una definizione autonoma di importatore. Accanto all’importatore tradizionale compare la figura dell'”importatore per le vendite a distanza”: la persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o che le facilita. A questo soggetto viene ricondotta la responsabilità, fiscale e non solo, per le merci che entrano nell’Unione.
L’obiettivo dichiarato del legislatore europeo è mettere le grandi piattaforme extra UE sullo stesso piano degli operatori europei. Ma la definizione non parla di piattaforme in senso stretto: parla di chi vende. Chi gestisce un negozio online e fa spedire la merce direttamente dal fornitore asiatico al proprio cliente deve quindi chiedersi, prima di tutto, in quale posizione si trova rispetto a quella spedizione. Una domanda che fino a ieri molti venditori consideravano un problema del fornitore o del corriere.
Anche il valore su cui si calcolano i diritti doganali cambia: per le merci vendute a distanza si fa riferimento alla vendita al consumatore, non a eventuali passaggi intermedi a prezzi più bassi. Il messaggio è chiaro: gli schemi costruiti per far entrare la merce con un valore dichiarato contenuto sono esattamente ciò che la riforma intende colpire.
E il deposito doganale?
Qualcuno ha pensato di aggirare il problema facendo arrivare la merce in un deposito doganale nell’Unione, per poi spedirla al cliente man mano che vende. Anche qui il nuovo Codice ha stretto le maglie: le merci destinate alle vendite a distanza possono restare in deposito solo se rispettano tutte le normative di prodotto, se sono imballate in confezioni collettive di merci simili (e non già pronte come singole spedizioni) e se arrivano in quantità tali da consentire controlli effettivi. Il deposito, in altre parole, non può essere una semplice tappa di passaggio per pacchi già confezionati per il cliente finale.
Cosa significa per chi vende online
Le regole sono nuove e la prassi applicativa si sta formando adesso: su diversi punti mancano ancora chiarimenti ufficiali, e sarebbe imprudente dare per scontato come verranno applicate nei singoli casi. Alcune cose, però, sono già evidenti.
- Il prezzo di acquisto del fornitore non è più il costo del prodotto: dazio, tassa di gestione, IVA all’importazione e, dal 2027, l’eventuale contributo nazionale vanno messi nel calcolo del margine, articolo per articolo.
- Più il prodotto è economico, più questi importi fissi pesano: i cataloghi costruiti su oggetti da pochi euro sono quelli da rivedere per primi.
- Il modello logistico (spedizione diretta dal fornitore, magazzino in Italia, deposito doganale, marketplace) non è più una scelta solo operativa: determina chi risponde degli adempimenti doganali e fiscali.
Chi ha costruito la propria attività sul dropshipping da Paesi extra UE non deve necessariamente abbandonarlo, ma deve rifare i conti con le voci di oggi, non con quelle di due anni fa. E prima di farlo conviene capire con precisione in quale ruolo si trova nella catena: è da lì che dipendono costi, obblighi e responsabilità.
Una verifica prima di riordinare
Lo studio segue venditori online e marketplace in tutta Italia, a Torino e in videochiamata, e affianca agli aspetti fiscali quelli di business: margini, prezzi, scelta del modello logistico. Se il tuo negozio online si rifornisce fuori dall’Unione europea, possiamo esaminare insieme il tuo modello di vendita e capire come incidono le nuove regole sui tuoi prodotti.
Angelo Martello — Dottore Commercialista specializzato in Ecommerce