cambio commercialista

Nel 2012 ho cambiato commercialista. Purtroppo il vecchio commercialista non mi ha restituito le stampe ufficiali degli anni precedenti e anche di quella del 2012, mi ha fatto capire che lo farà solo al saldo di una sua parcella, che a suo dire non avrei saldato e che secondo me non è dovuta. E’ corretto questo comportamento? Cosa posso fare?

Art. 2235. – Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Buongiorno,

la restituzione dei documenti nel momento del cambio commercialista costituisce spesso un problema. Al centro del contendere vi è la documentazione fiscale che è stata consegnata, a volte il cliente riscontra la mancanza di documenti ed ecco che il contendere si sposta sulla documentazione ricevuta o meno. In altri casi, per fortuna rari, vi è proprio il rifiuto del professionista di consegnare la documentazione. Che sia giusto oppure no, il professionista non può trattenere alcuna documentazione anche se non ha ricevuto il compenso pattuito. Lo dice il codice civile all’art. 2235 a cui va a completarsi anche l’art. 25 n. 6 del codice deontologico che prevede il divieto di ritenere documenti o gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento di compensi o del mancato rimborso di spese anticipate dal professionista.

In questo caso non le resta che fare presente questo comportamento all’Ordine territoriale di competenza del commercialista.  Ciò dovrebbe essere sufficiente.

Per altri spunti sulla corretta gestione dei rapporti con il commercialista vecchio o nuovo legga l’articolo al seguente. Uno dei punti trattati è proprio quello della gestione dei documenti clicca qui per leggerlo.

Art. 25 n. 6 Codice deontologico Dottori Commercialisti ed esperti contabili 6. E’ fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.

ps: domanda e risposta anonimizzata e pubblicata

ps2: quando si ricevono i documenti dal precedente commercialista è bene verificare la documentazione ricevuta oppure più semplicemente apporre sulla ricevuta prima della firma la seguente dicitura “con riserva di verifica della completezza della documentazione ricevuta”.

Hey, ciao 👋
Piacere di conoscerti.

Iscriviti per ricevere contenuti fantastici nella tua casella di posta, ogni mese.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.