Lo scontrino fiscale non emesso più volte  comporta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione solo quando la violazione riguarda la stessa attività.

Commento a Comm. trib. centr., Sezione di Bologna 27 febbraio 2012, n. 399.

La sanzione accessoria della sospensione della licenza nel caso in cui vengano compiute tre violazioni dell’obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale si applica solo qualora le plurime violazioni siano state commesse nello stesso esercizio commerciale, essendo irrilevante l’eventuale somma delle infrazioni commesse in esercizi commerciali differenti, tutti di proprietà del medesimo imprenditore.

Il presupposto per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2, comma 4 della L. 18/1983 sussiste, pertanto, solo quando in un medesimo punto vendita siano commesse almeno tre violazioni. Nel qual caso verrà sospesa la licenza relativa a quell’esercizio commerciale.
Tanto ha affermato la Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna con la sentenza 27 febbraio 2012, n. 399. Il caso esaminato dai giudici bolognesi riguardava un imprenditore al quale venivano contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio. Il ricorrente era titolare di due licenze commerciali e esercitava l’attività in due distinti locali, nei quali erano installati due differenti registratori di cassa. Delle tre violazioni suddette, due venivano constatate presso un esercizio commerciale, e la terza presso l’altro. L’intendente di finanza aveva irrogato al contribuente la sanzione accessoria della sospensione per tre giorni della licenza, cumulando le violazioni – di identica natura – che complessivamente l’imprenditore aveva compiuto nei tre esercizi commerciali di cui era titolare.
La Commissione Tributaria Centrale Sezione di Bologna, in riforma delle sentenza di primo e di secondo grado, ha statuito che le violazioni di cui all’art. 2 comma 4 della legge 18 del 1983 comportano la sospensione della licenza o dell’autorizzazione solo quando si riferiscano al medesimo punto vendita, non anche quando possano essersi verificate in differenti esercizi, ancorchè di proprietà del medesimo titolare.
L’art. 2, comma 4 della L. 18/1983 (si badi, ora la sanzione accessoria è prevista dall’art. 12, comma 2 del d. lgs. n. 471/97 e scatta dopo la constatazione di quattro violazioni nel quinquennio) nel testo ratione temporis applicabile statuiva che “Qualora  siano state  accertate  definitivamente,  a  seguito di constatazioni avvenute  in  tempi  diversi, tre  distinte  violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in  giorni  diversi nel corso di un quinquennio, l’autorità amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o della  autorizzazione.
Secondo i giudici bolognesi, i quali hanno privilegiato un’interpretazione puramente letterale della norma, l’utilizzo nell’art. 2, comma 4 della legge 18/1983, della preposizione articolata “della”, al singolare, riferito a licenza /autorizzazione, sarebbe indicativo del fatto che si è voluto sanzionare con la sospensione della licenza o dell’autorizzazione, la mancata emissione di tre scontrini nel corso di un quinquennio, da parte del/dei registratori di cassa installati nei locali dove viene svolta l’attività commerciale in base alla suddetta licenza o autorizzazione.
Ad avviso della Commissione Tributaria Centrale di Bologna non vi sarebbe alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza, paventata dai giudici di primo e di secondo grado secondo i quali, ritenere che la norma in esame consenta la punibilità del trasgressore solo qualora le plurime violazioni attenessero al medesimo punto vendita determinerebbe una sostanziale disparità di trattamento tra il trasgressore titolare di un unico punto vendita e il trasgressore che, al contrario, gestisce più esercizi.
Invero, a parere della Commissione Tributaria Centrale, ritenere che la sospensione della licenza o dell’autorizzazione fosse consentita anche quando le violazioni fossero perpetrate in differenti esercizi commerciali, determinerebbe il non facile problema di stabilire come o con quale criterio possa individuarsi la licenza o autorizzazione da sospendere. E’, infatti, evidente, in quest’ultimo caso, che non sarebbe ininfluente, per l’imprenditore, la chiusura dell’uno o dell’altro locale a seconda dell’ammontare dei corrispettivi o del reddito realizzato nei distinti locali, quale conseguenza dell’applicazione della sanzione accessoria.

Gabriella Antonaci

Loconte & Partners

Studio Legale e Tributario

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