Detrazione acquisto mobili: domanda di un lettore
Buongiorno,
nel 2015 ho effettuato lavori di ristrutturazione della casa che ho acquistato come abitazione principale. Mi sono reso conto che mentre le spese di ristrutturazione le ho sostenute nel 2015, le spese per l’acquisto di mobili le ho sostenute nel 2016. Potrò usufruire della detrazione sull’acquisto di mobili (bonus mobili) prevista per chi effettua lavori di ristrutturazione?
Grazie
Buongiorno,
capita spesso nella pratica che alla ristrutturazione segua nell’anno successivo l’acquisto di mobili. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte chiarendo che nel suo caso è possibile considerare l’acquisto di mobili come conseguenza diretta della ristrutturazione anche se non è avvenuta nel medesimo anno. Pertanto se nel 2015 ha sostenuto spese di ristrutturazione edilizia e nel 2016 ha acquistato degli arredi posso usufruire del bonus arredi compilando i quadri appositi del modello unico o del modello 730/2017 sui redditi 2016.
Chiarimenti in questo senso sono arrivati sia dalla circolare 11 del 21 maggio 2015.
Confermato poi dal dettato della risposta durante telefisco 2016 che riportiamo di seguito:
Domanda. La detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013) è riservata ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% sulle ristrutturazioni edilizie. La detrazione sugli arredi si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, quella sulle ristrutturazioni edilizie alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016.
Fermo restando il rispetto degli altri requisiti, è corretto ritenere che un contribuente che ha sostenute spese di ristrutturazione nel secondo semestre del 2012 possa agevolare anche le spese per l’acquisto degli arredi sostenute nel 2016?
Risposta – Federica De Martino Direzione Centrale Normativa
Con circolare n. 11 del 2014 (punto 5.6) è stato rappresentato che, per l’anno 2014, era possibile fruire del bonus mobili da parte dei contribuenti che avessero sostenuto, a decorrere dal 26 giugno 2012, spese per gli interventi edilizi indicati con la circolare n. 29/E del 2013.
Considerato che la disposizione agevolativa, originariamente prevista per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2015, è stata ulteriormente prorogata, spostando il predetto termine al 31 dicembre 2016, si ritiene che possano considerarsi agevolate anche le spese sostenute entro l’anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio le cui spese siano state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10 mila euro (cfr circ. n. 11 del 2014 par. 5.7).
In ultimo la circolare 7 del 31 marzo 2016 (che puoi leggere cliccando qui) che conferma questa possibilità di detrazione acquisto mobili e arredi. Addirittura nel caso citato si ipotizza la possibilità di usufruire della detrazione acquisto mobili in caso di ristrutturazione effettuate nel 2014 e mobili acquistati nel 2016.
Se ti è piaciuto l’articolo condividilo e se hai dubbi contattaci e fai la tua domanda.
