La Finanziara 2008 estende fino al 2010 la detrazione fiscale per la  sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

La detrazione e' riconosciuta per una quota pari al 20 per cento dei costi sostenuti entro il 31 dicembre 2010 ed effettivamente rimasti a carico del contribuente, fino alla soglia massima di detrazione pari a 200 euro per ciascun apparecchio.  La circolare n. 24 del 27/04/2007 ne chiarisce le modalità applicative.

 

Ulteriori disposizioni in materia di risparmio energetico prevedono: 

– Dal 1º gennaio 2010 sarà vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all’interno di apparati.

– Dal 1º gennaio 2011 saranno vietate in tutto il territorio nazionale l’importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l’importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

Fonti normativa: 

Articolo 2 Legge 244/2007 commi 162 e 163

162. – Istituzione del Fondo per il risparmio energetico – Divieto commercializzazione elettrodomestici inferiori alla classe A

Al fine di incentivare il risparmio e l’efficienza energetica è istituito, a decorrere dall’anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l’efficienza energetica, con particolare riguardo all’avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l’avvio di misure atte al miglioramento dell’efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1º gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all’interno di apparati. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.

163. – Divieto di commercializzare lampadine a incandescenza

A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l’importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l’importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

Art. 1 comma 20 Legge 244/2007 – Proroga di agevolazioni finalizzate al risparmio energetico fino al 31/12/2010)

Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347 (agevolazioni per riqualificazione energetica fabbricati), 353 (rottamazione frigoriferi), 358 (rottamazione motori elettrici) e 359 (agevolazioni per acquisto e sostituzione inverter), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

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