Gli assegni per il mantenimento del coniuge in caso di separazione, trovano posto tra gli oneri deducibili del 730/2009, al rigo E23.L'importo da indicare è quello risultante da provvedimento dell'autorità giudiziara.
Se tale provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.
Non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.
Necessario ai fini del riconoscimento della detrazione l'indicazione del codice fiscale del coniuge.

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