Compensazione dei crediti erariali
D. A decorrere dal 1 gennaio 2011 sono in vigore le nuove regole di compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti.
Si chiede di conoscere se le nuove regole in tema di compensazione trovano applicazione nell’ipotesi in cui il contribuente presenti il Mod. 730 dal quale risulti un credito di addizionale (regionale o comunale) e un debito IRPEF.
Risposta. L’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010 introduce, a partire dal 1° gennaio 2011, il divieto di effettuare la compensazione nel modello F24 dei crediti relativi alle imposte erariali, nell’ipotesi in cui il contribuente sia debitore di imposte erariali di importo superiore a 1.500 euro, iscritte a ruolo e per le quali sia scaduto il termine di pagamento.
Qualora il contribuente presenti il Mod. 730 dal quale risulti un credito/debito di addizionale e un debito/credito IRPEF, trovano applicazione le specifiche regole previste in tema di liquidazione del 730 di cui al d.m. 31 maggio 1999, n. 164, e non le nuove regole introdotte dall’articolo 31 del d.l. 78 del 2010.