Il rigo E41 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2005, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007. La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Per compilare il rigo indicare:

• nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;

• nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti.

Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente. Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

La detrazione d’imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è di:

– euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

– euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987