Anche quest'anno sono previste 4 tipologie di detrazione per coloro che conducono in locazione un alloggio per utilizzarlo come abitazione principale.
A differenza dell'anno scorso, in cui erano previsti 4 righi distinti per ciascuna tipologia di locazione, quest'anno i righi sono stati raggruppati:
– al rigo E41 vanno indicate le locazioni:
Con il codice 1 vanno indicati i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
• l'importo riconosciuto è pari a :
– euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41;
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione;
Con il codice 2 vanno indicati i contratti stipulati o rinnovati secondo quanto disposto dall’art. 2, c. 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. contratti convenzionali);
la detrazione spettante è:
– di euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– di euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41;
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione;
Con il codice 3 contratti di locazione stipulati o rinnovati da giovani tra i 20 e i 30 anni. In tal caso è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge;
La detrazione spettante è:
– di euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Tale detrazione d’imposta spetta per
i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nell’anno 2008 la detrazione potrà essere fruita
oltre che per l’anno in corso anche per gli anni 2009 e 2010.
– al rigo E42 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2006, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008.