La deducibilità delle erogazioni liberali alle ONG
A partire dal 2005, poiché le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono beneficiare delle più ampie agevolazioni introdotte sulle liberalità a favore delle ONLUS
Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività, infatti, sia le persone fisiche che gli enti soggetti all’IRES possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, nel limite del 10% del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, le erogazioni liberali (contributi, donazioni, beneficenza) effettuate a favore delle ONG.
Attenzione: nel suddetto limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle altre Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Questa deduzione non può cumularsi con le altre agevolazioni fiscali illustrate di seguito.
Le altre agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali alle ONG
Le erogazioni liberali (contributi, donazioni, beneficenza) a favore delle Organizzazioni Non Governative (ONG) sono deducibili dalle persone fisiche, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. I contribuenti devono conservare le ricevute dei versamenti effettuati in conto corrente postale o bancario o le quietanze delle liberalità. In alternativa alla deducibilità dal reddito, poiché le ONG sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, le persone fisiche possono detrarre il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivamente non superiore a 2.065,83 euro.
Tuttavia, in questo stesso limite rientrano, anche, sia le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Ocse, che le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati.
In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:
– ONLUS;
– organizzazioni non governative di cui l’Italia è membro;
– altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
– amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
– associazioni sindacali di categoria.
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
Anche le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera) hanno la possibilità di dedurre nel limite del 2% del reddito dichiarato le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONG ma nello stesso limite vanno comprese le eventuali erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto.