Immobile ristrutturato dal de cuius
D. L’erede che ha diritto a beneficiare della detrazione del 36 per cento per le residue quote di detrazione dell’immobile ristrutturato dal de cuius può continuare a beneficiarne anche se concede l’immobile a terzi in comodato gratuito?
Risposta. Con circolare n. 24 del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale l’art. 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, subordina la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede 13 sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale.
Con il contratto di comodato di un bene mobile o immobile, ai sensi dell’articolo 1803 e ss. del codice civile, la disponibilità del bene è attribuita al comodatario che lo detiene affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato con l’obbligo di restituirlo.
L’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.