Nel contesto sempre più dinamico dell’economia digitale, emergono nuovi modelli di business che richiedono una corretta interpretazione delle norme fiscali, in particolare riguardo al trattamento IVA. Tra questi, i servizi di potenziamento avatar e coaching offerti tramite piattaforme online, rivolti a giocatori di videogiochi MMORPG. Un recente interpello all’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul regime IVA applicabile a tali servizi, distinguendo tra quelli considerati elettronici e quelli di insegnamento interattivo. In questo articolo esploriamo la domanda del contribuente, la soluzione da lui proposta e il parere definitivo fornito dall’Agenzia delle Entrate.

Domanda posta dal contribuente:

Il contribuente, una società di nuova costituzione, intende offrire servizi di potenziamento avatar e coaching attraverso una piattaforma online dedicata a giocatori di videogiochi MMORPG. In particolare, chiede chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a:

  1. Il servizio di potenziamento avatar, in cui il cliente richiede che terzi giochino al posto suo per avanzare nel gioco.
  2. Il servizio di coaching, che prevede una sessione di insegnamento interattivo tra il cliente e un giocatore professionista.
  3. Le modalità di geolocalizzazione del cliente per identificare correttamente il luogo di applicazione dell’IVA.
  4. La possibilità di esonero dall’obbligo di certificazione fiscale per entrambi i servizi.

Soluzione proposta dal contribuente:

Il contribuente ritiene che:

  1. Il servizio di potenziamento avatar sia un servizio elettronico, poiché viene erogato tramite mezzi elettronici senza interazione diretta tra il cliente e il prestatore (giocatore professionista). Secondo il contribuente, la territorialità IVA dovrebbe essere regolata dall’articolo 7-octies del Decreto IVA, quindi:
    • Soggetti privati italiani: soggetti a IVA nazionale al 22%.
    • Soggetti privati comunitari: IVA del paese del cliente tramite il sistema OSS.
    • Soggetti privati extra-UE: fuori campo IVA.
  2. Il servizio di coaching non dovrebbe essere considerato come servizio elettronico, poiché richiede un’interazione umana diretta. Questo lo qualificherebbe come servizio di insegnamento e la territorialità IVA dovrebbe seguire l’articolo 7-quinquies del Decreto IVA:
    • Soggetti privati italiani: soggetti a IVA al 22%.
    • Soggetti privati comunitari: IVA del paese del cliente tramite OSS.
    • Soggetti privati extra-UE: fuori campo IVA.
  3. Per quanto riguarda la geolocalizzazione, il contribuente propone di utilizzare l’indirizzo IP del cliente come base per determinare il luogo di residenza e applicare correttamente l’IVA.
  4. Certificazione fiscale: Il contribuente ritiene che entrambi i servizi, essendo resi tramite mezzi elettronici, siano esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, come previsto per il commercio elettronico al dettaglio.

Parere dell’Agenzia delle Entrate:

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato i fatti, formula le seguenti osservazioni:

  1. Servizio di potenziamento avatar:
    • L’Agenzia conferma che il servizio di potenziamento avatar può essere considerato un servizio elettronico, poiché viene svolto con intervento umano minimo. Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che la società agisce in nome e per conto proprio, fornendo un servizio complesso che include la prestazione del giocatore professionista. Pertanto, il servizio non è una semplice messa in contatto, ma un servizio più ampio che coinvolge sia elementi automatizzati sia un intervento umano significativo.
    • La territorialità IVA per questo servizio è regolata dall’articolo 7-ter, lettera b, del Decreto IVA, con applicazione dell’aliquota IVA del 22% in Italia per i clienti italiani. Per i clienti comunitari ed extra-UE, valgono le stesse regole proposte dal contribuente.
  2. Servizio di coaching:
    • L’Agenzia conferma che il servizio di coaching, essendo basato sull’interazione tra cliente e giocatore professionista, non può essere classificato come servizio elettronico. Si tratta di un servizio di insegnamento interattivo, che segue le regole dell’articolo 7-quinquies del Decreto IVA. Pertanto, i corrispettivi sono soggetti all’IVA italiana al 22% per i clienti italiani, mentre per i clienti comunitari si applicano le regole dell’OSS e per i clienti extra-UE il servizio è fuori campo IVA.
  3. Geolocalizzazione del cliente:
    • L’Agenzia sottolinea che la sola geolocalizzazione tramite indirizzo IP non è sufficiente per determinare il luogo di residenza del cliente. È necessario utilizzare almeno due elementi di prova, come previsto dal Regolamento UE, per garantire l’accuratezza della geolocalizzazione.
  4. Certificazione fiscale:
    • L’Agenzia chiarisce che, poiché entrambi i servizi (potenziamento avatar e coaching) non rientrano tra i servizi elettronici ai sensi della normativa vigente, non è possibile usufruire dell’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Pertanto, la società è tenuta a memorizzare e inviare telematicamente i corrispettivi per le operazioni rilevanti in Italia e, su richiesta del cliente, a emettere fattura.

Se anche tu sei coinvolto nell’economia digitale e offri servizi innovativi tramite piattaforme online, è fondamentale inquadrare correttamente le tue attività dal punto di vista fiscale e IVA per evitare errori e sanzioni. Le normative possono essere complesse e in continua evoluzione, ma con il giusto supporto puoi concentrarti sulla crescita del tuo business senza preoccuparti degli aspetti fiscali. Contattaci oggi stesso per una consulenza specialistica e personalizzata: il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti a navigare le sfide fiscali del tuo settore e a trovare le soluzioni migliori per la tua attività.