Sempre più pensionati italiani scelgono di trasferirsi all’estero — in Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Tunisia o Thailandia — per ragioni di clima, costo della vita e, spesso, di convenienza fiscale. Ma cosa succede alla pensione INPS maturata in Italia? Deve essere tassata in Italia, nel nuovo Paese di residenza, o in entrambi? Una recente e importante ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4314 del 25 febbraio 2026) ha ribadito un principio dal grande impatto pratico: la pensione del residente all’estero, nella maggior parte dei casi, si tassa soltanto nello Stato di residenza. E questo apre la strada al rimborso delle ritenute IRPEF indebitamente trattenute dall’INPS.

In questo articolo spieghiamo, in modo semplice e con esempi numerici concreti, quando la pensione estera è esente da tassazione in Italia, come funziona il rimborso, quali documenti servono e perché la sentenza del 2026 è una buona notizia per migliaia di pensionati espatriati.

Il principio di base: chi è residente all’estero paga (di norma) solo lì

Il sistema fiscale italiano prevede che chi è fiscalmente residente in Italia paghi le imposte su tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo (il cosiddetto principio della worldwide taxation). Chi invece è fiscalmente residente all’estero è tassato in Italia solo sui redditi che hanno qui la loro fonte.

La pensione INPS è, per sua natura, un reddito di fonte italiana: per questo l’INPS, che agisce come sostituto d’imposta (art. 23 del DPR 600/1973), applica automaticamente le ritenute IRPEF prima di erogare l’assegno. Il problema è che, se il pensionato risiede in un Paese che ha firmato con l’Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni, quella ritenuta spesso non è dovuta.

Cos’è una Convenzione contro le doppie imposizioni È un trattato bilaterale tra due Stati che serve a evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte. L’Italia ne ha firmate oltre 100, quasi tutte modellate sulla Convenzione tipo OCSE. Il celebre articolo 18 di questi trattati stabilisce, per le pensioni private, la regola d’oro: «le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato». La parola chiave è «soltanto»: la potestà impositiva è esclusiva dello Stato di residenza.

Il caso Portogallo: cosa ha deciso la Cassazione con l’ordinanza 4314/2026

La vicenda è emblematica. Un pensionato aveva trasferito nel 2016 la propria residenza da Misano Adriatico a Vila Real de Santo António, in Portogallo, aderendo al regime dei residenti non abituali (il noto regime NHR – residente não habitual), che nel Paese lusitano prevedeva un’esenzione decennale su alcuni redditi esteri.

Il pensionato chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle ritenute IRPEF trattenute dall’INPS, sostenendo che, in base all’art. 18 della Convenzione Italia-Portogallo (firmata a Roma il 14 maggio 1980, ratificata con L. 562/1982), la sua pensione dovesse essere tassata solo in Portogallo. L’Agenzia e poi la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo respingevano la richiesta con due argomenti:

  1. concedere il rimborso, dato che in Portogallo il pensionato era esente, avrebbe prodotto una «doppia non imposizione» (non avrebbe pagato né in Italia né in Portogallo);
  2. mancava l’attestato ufficiale di residenza previsto dall’art. 27 della Convenzione.

La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, accogliendo il ricorso del pensionato e fissando due principi fondamentali.

I due principi affermati dalla Corte

1. Conta il potere di tassare, non la tassazione effettiva. Ai fini della Convenzione rileva il «potenziale illimitato assoggettamento a tassazione» nello Stato di residenza, indipendentemente dal prelievo effettivamente subìto. In altre parole: se il Portogallo avrebbe potuto tassare quella pensione, l’Italia deve comunque astenersi. Il fatto che il Portogallo abbia concesso un’esenzione interna non fa «rivivere» la potestà impositiva italiana. La temuta «doppia non imposizione» non è un ostacolo al rimborso.

2. Il certificato di residenza fiscale è sufficiente. Non servono «espressioni sacramentali» o richiami espliciti alla Convenzione: anche un normale certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità estere è idoneo a dimostrare il diritto al rimborso.

La Corte ha inoltre chiarito che lo stesso principio vale per le Convenzioni analoghe firmate dall’Italia con la Svizzera(1976) e con il Regno Unito (1988), anch’esse costruite sul modello OCSE. Si tratta dunque di un orientamento consolidato (in linea con Cass. 3343/2023, 18920/2023, 10884/2023, 30779/2023, 16931/2025 e 22628/2025), non di un caso isolato.

Quanto si può recuperare davvero? Un esempio numerico

Vediamo con numeri concreti perché questa partita vale la pena. Prendiamo un pensionato con una pensione INPS lorda di 24.000 euro l’anno che si è trasferito stabilmente in Portogallo.

ESEMPIO 1 · Pensione lorda 24.000 €/anno

Situazione attuale (ritenute applicate dall’INPS in Italia):

VoceImporto
Pensione lorda annua24.000 €
IRPEF trattenuta dall’INPS (aliquota 23% primo scaglione)≈ 5.520 €
Netto effettivamente percepito≈ 18.480 €

Situazione corretta (residente in Portogallo, art. 18 della Convenzione): la pensione va tassata soltanto in Portogallo. In Italia l’imposta è zero.

Recupero possibile: circa 5.520 € all’anno. Considerando che si possono chiedere a rimborso le ritenute degli ultimi 48 mesi, il recupero complessivo può superare i 22.000 euro in un’unica istanza, oltre alla detassazione per il futuro.

Nota: l’importo dell’IRPEF è indicativo e non tiene conto di eventuali detrazioni; per i non residenti molte detrazioni non spettano, quindi il prelievo reale può essere anche più alto e, di conseguenza, il rimborso maggiore. Il calcolo va sempre personalizzato.

ESEMPIO 2 · Pensione lorda 40.000 €/anno

Con una pensione più elevata l’effetto è ancora più marcato, perché entrano in gioco gli scaglioni IRPEF più alti (35% oltre i 28.000 euro).

VoceIn Italia (ritenuta)Residente all’estero (Conv.)
Pensione lorda annua40.000 €40.000 €
IRPEF italiana (indicativa)≈ 10.640 €0 €
Vantaggio annuo≈ 10.640 €

Su un quadriennio il recupero delle ritenute può avvicinarsi ai 42.000 euro. Attenzione: in Portogallo, Spagna o altrove il pensionato pagherà l’imposta locale secondo le regole di quel Paese — la convenienza va quindi valutata caso per caso, confrontando l’imposta estera con quella italiana risparmiata.

Attenzione: non basta «fare le valigie». Serve la residenza fiscale reale

Il punto più delicato — e su cui l’Agenzia delle Entrate contesta più spesso i rimborsi — è la prova della residenza fiscale estera. Non è sufficiente l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero): occorre dimostrare di aver spostato all’estero il centro effettivo degli interessi vitali (abitazione, famiglia, legami economici e sociali).

Chi mantiene in Italia la casa, la famiglia o interessi economici prevalenti rischia di essere considerato ancora residente in Italia e di vedersi negare il rimborso — con l’aggravante di possibili contestazioni per esterovestizione. Ecco perché la pianificazione preventiva, prima ancora del trasferimento, è decisiva.

Regola pratica: la pensione pubblica fa eccezione Attenzione a una distinzione fondamentale. L’art. 18 riguarda le pensioni private e quelle da lavoro nel settore privato (comprese le pensioni INPS da lavoro dipendente privato). Le pensioni pubbliche — cioè quelle pagate per un impiego alle dipendenze dello Stato o di un ente pubblico (ex dipendenti statali, docenti, militari, ecc.) — seguono di regola l’art. 19 delle Convenzioni e restano tassate in Italia, salvo il caso in cui il pensionato abbia anche la cittadinanza del Paese estero. La verifica del tipo di pensione è quindi il primo passo.

Come si ottiene il rimborso (o la detassazione diretta): la procedura

Esistono due strade, che possono anche combinarsi.

1. Rimborso delle ritenute già subìte

Si presenta un’apposita istanza di rimborso al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate (Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara), competente per i non residenti. Elementi chiave:

  • il termine è di 48 mesi dalla data in cui è stata operata la ritenuta (artt. 37-38 del DPR 602/1973);
  • all’istanza va allegata l’attestazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità del Paese estero — e la Cassazione 4314/2026 conferma che il certificato di residenza è idoneo, senza formule particolari;
  • vanno indicati gli importi, gli anni e i dati della pensione oggetto di rimborso.

2. Applicazione diretta dell’esenzione (per il futuro)

Per evitare di subire le ritenute e doverle poi richiedere indietro, si può chiedere all’INPS l’applicazione diretta del regime convenzionale tramite l’apposita modulistica, allegando l’attestato di residenza fiscale. In questo modo la pensione viene erogata al lordo, senza trattenute IRPEF, già a monte.

Documenti tipicamente necessari Certificato/attestato di residenza fiscale estera; prova dell’iscrizione AIRE; documentazione dei redditi e delle ritenute (CU rilasciata dall’INPS); eventuale documentazione sul centro degli interessi vitali. La lista precisa dipende dal Paese e dalla singola Convenzione.

Non solo pensioni: la fiscalità dei redditi prodotti all’estero

Il caso delle pensioni è la punta di un tema molto più ampio: la corretta tassazione dei redditi conseguiti all’estero e dei rapporti tra fisco italiano e fisco estero. Le situazioni che generano più errori — e più contenzioso — sono tipicamente:

  • Pensioni estere percepite in Italia (il caso speculare: un residente in Italia con pensione tedesca, svizzera o statunitense);
  • Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero (frontalieri, distacchi, retribuzioni convenzionali);
  • Immobili, dividendi, interessi e plusvalenze finanziarie detenuti all’estero, con applicazione del credito d’imposta per le imposte pagate fuori dall’Italia;
  • Monitoraggio fiscale e quadro RW, con IVIE e IVAFE sulle attività estere, per chi è residente in Italia;
  • Regimi agevolati come quello degli impatriati o dei neo-residenti.

In tutti questi casi la logica è la stessa vista per le pensioni: capire dove si è fiscalmente residenti, quale Convenzione si applica, e come evitare la doppia imposizione recuperando ciò che non è dovuto.

Domande frequenti (FAQ)

Se in Portogallo non pago nulla, ho comunque diritto al rimborso in Italia? Sì. La Cassazione 4314/2026 ha chiarito che conta il potere dello Stato estero di tassare, non il prelievo effettivo. Anche in caso di esenzione locale, l’Italia non può tassare la pensione privata del residente estero.

Basta essere iscritto all’AIRE? No. L’AIRE è un elemento utile ma non decisivo: occorre dimostrare che il centro effettivo degli interessi vitali si è realmente spostato all’estero.

Quanto tempo ho per chiedere il rimborso? 48 mesi dalla data della ritenuta. Le annualità più vecchie si perdono: conviene attivarsi senza attendere.

Vale anche per Svizzera e Regno Unito? Sì, le rispettive Convenzioni contengono un art. 18 analogo. Il principio si estende alla maggior parte dei Paesi con trattato modellato sull’OCSE, ma ogni Convenzione va letta singolarmente.

La mia pensione da ex dipendente pubblico è esente? Di norma no: le pensioni pubbliche restano tassate in Italia (art. 19). Serve una verifica specifica del tipo di pensione.

Vuoi sapere se hai diritto al rimborso?

Ogni situazione è diversa: il tipo di pensione, il Paese di residenza, la prova del trasferimento e i termini da rispettare fanno la differenza tra un rimborso di migliaia di euro e una richiesta respinta. Prima di presentare l’istanza — o prima ancora di trasferirti — conviene un’analisi su misura.

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Riferimenti: Corte di Cassazione, ordinanza n. 4314 del 25 febbraio 2026; art. 18 e 27 della Convenzione Italia-Portogallo contro le doppie imposizioni (L. 562/1982); Modello di Convenzione OCSE; artt. 37-38 DPR 602/1973; art. 23 DPR 600/1973. Il presente articolo ha finalità informativa e divulgativa e non sostituisce una consulenza professionale personalizzata.