I contribuenti che intendano adottare il nuovo regime previsto per i contribuenti minimi possono aderire anche se hanno già emesso fattura con addebito dell'IVA. In tal caso dovranno emettere nota di variazione così come previsto dagli articoli 21 e 26 del decreto IVA. La circolare 7 chiarisce infatti che il comportamento concludente è irrevocabile solo qualora il contribuente abbia già effettuato la liquidazione IVA portando in detrazione l'IVA sugli acquisti.

 

Estratto circolare 7 del 28 gennaio  2008 

Emissione della fattura con addebito dell’imposta

a) Quesito

In sede di prima applicazione i contribuenti potrebbero aver emesso le fatture con indicazione dell’aliquota, dell’ammontare dell’imposta e dell’imponibile, quindi senza l’annotazione che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008” o altra annotazione idonea a rendere edotto il destinatario dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi. Poiché i contribuenti minimi non devono applicare l’imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate e di conseguenza non possono esercitare il diritto di rivalsa, il comportamento descritto può essere considerato espressivo della volontà di applicare il regime ordinario di determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto?

Risposta

Si ritiene che l’emissione di fattura con addebito dell’imposta al cessionario o committente potrebbe essere stata causata dalle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte dai commi da 96 a 117 e, dunque, non sia di per sé sola espressiva della volontà di non avvalersi del regime dei contribuenti minimi. Al riguardo i contribuenti che intendono applicare il nuovo regime potranno effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta; più in particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, terzo e quarto comma, e 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 il cedente o prestatore può emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere gli errori commessi con la fattura ed il cessionario o committente, che abbia registrato la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Per converso, soltanto se unitamente all’emissione della fattura con addebito dell’imposta il contribuente abbia, altresì, esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo il comportamento potrà essere considerato inequivocabilmente espressivo dell’opzione per il regime ordinario.

Per approfondire si veda

Contribuenti Minimi: Nuovo Regime 2008

Contribuenti minimi: circolare 7/2008

Circ. 73/2007 Contribuenti minimi

Beni ad uso promiscuo: detrazione al 50%

Contribuenti minimi e comportamento concludente

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