Finanziaria 2008.

Detrazione ICI prima casa

Approvata una ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille, fino a un massimo di 200 euro, per la casa utilizzata quale abitazione principale. Tale detrazione va ad aggiungersi alla detrazione per abitazione principale deliberata dai comuni. L'ulteriore detrazione non si applica a case signorili, ville e castelli.

***aggiornamento: l'ICI sulla abitazione principale è stata eliminata, ulteriori dettagli Esenzione ICI prima casa  

Aliquota minima ridotta per le case "ecologiche"

A partire dal 2009, i comuni potranno stabilire aliquote ICI inferiori al 4 x mille per per i contribuenti che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Aliquota ICI in caso di separazione

Sempre in materia di ICI, la Finanziaria mette un punto ferma circa l'applicazione dell'ICI nel caso di separazione ed assegnazione della casa al coniuge. In tal caso il soggetto passivo di imposta non assegnatario determinerà l'imposta applicando l'aliquota per abitazione principale e beneficiando delle relative detrazioni. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Legge 244/2007 – commi 5 e 6

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

Ulteriore detrazione ICI

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

Riduzione aliquota ici per installazione di impianti a fonte rinnovabile

6.  All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»;

Aliquota ICI da utilizzare per il coniuge non assegnatario

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

In materia di ICI si veda inoltre:

–   ICI – Chiarimenti sulla detrazione per abitazione principale

La detrazione per abitazione principale per i residenti all'estero

ICI sulle parti comuni del Condominio

L'ICI si paga anche sui terreni destinati ad esproprio