La Finanziaria 2008 prevede una nuova ipotesi in cui l'acquirente di un bene è solidalmente responsabile per l'omesso versamento IVA laddove il prezzo dichiarato è inferiore al valore normale. La modifica interessa l'art. 60 bis del DPR 633/1972 e comporta l'aggiunta del comma 3 bis. 

Il principio di solidarietà IVA viene così esteso all'acquirente di un bene immobile qualora vi sia difformità tra il prezzo di acquisto dell'immobile dichiarato nell'atto o in fattura ed il prezzo effettivo. La solidarietà opera anche nel caso in cui l'acquirente sia un privato ovvero non agisca nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

 

Viene prevista inoltre la possibilità per il cessionario di regolarizzare il versamento dell'imposta entro 60 giorni pagando la differenza di sanzioni e imposta.

Gli altri casi in cui opera la solidarietà IVA del cessionario sono previsti dal DM 22 dicembre 2005 ed interessa la compravendita di:

–  autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 

– prodotti di telefonia e loro accessori

– personal computer, componenti ed accessori

– animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche

Articolo 1 comma 164 Legge Finanziaria 2008 

164. All’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».

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