L'avvocato che usufruisce della collaborazione di un praticante non è soggetto ad IRAP. L'attività del praticante non è considerata in grado di produrre reddito in modo autonomo (requisito necessario per l'assoggettabilità del reddito di lavoro autonomo ad irap), posto che l'attività del medesimo è volta allo svolgimento di un iter professionale di apprendimento.

Fonte: Cassazione Sent. 8834 del 14 aprile 2009