Tutela cautelare nel processo tributario 

Segnaliamo l'ordinanza della Commissione Tributaria di Bolzano che si è espressa in merito alla questione di incostituzionalità artt.   30   comma  1   lettera h) L.413/91  e 47,  comma 7  D.Lgs.546/92 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

La questione di costituzionalità verteva sul fatto che la tutela cautelare, in primo grado è applicabile al solo debito di imposta, mentre in appello questa è solo applicabile alle sanzioni e non all'imposta. La Commissione Tributaria ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

Di seguito il testo dell'Ordinanza.

Intitolazione: Tutela cautelare in appello. Inapplicabilita' per il debito d'imposta. Applicabilita' per le sole sanzioni. Questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30 comma 1 lettera h) L.413/91 e 47, comma 7? D.Lgs.546/92 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Manifesta infondatezza.

Massima: La tutela cautelare nel giudizio tributario, relativamente al debito d'imposta, deve ritenersi circoscritta al solo 1?grado ed attua una rigorosa indicazione in tal senso contenuta nell'art. 30, comma 1?, lettera h) della L.413/91. Tale scelta normativa rientra nella discrezionalita' del legislatore e non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La limitazione non e' irragionevole ed e' ispirata alla preminente esigenza di assicurare il tempestivo flusso delle entrate tributarie. L'ammissibilita' della tutela cautelare nel procedimento d'appello, consentita per le sole sanzioni (art. 19 D.Lgs. 472/97), trova giustificazione nel fatto che la riscossione di esse presuppone di norma la definitivita' del provvedimento d'irrogazione per cui il giudice di appello nella materia delle sanzioni funge sostanzialmente da giudice di 1grado.

Testo: Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio del giorno 31 luglio 2007 e a scioglimento della riserva ivi formulata osserva Con sentenza n. 44/06/04 dd. 8.9.2006 la Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano ha respinto il ricorso proposto dalla XXX srl avverso l'avviso di accertamento n….. per Irpeg-Ilor SSN accessori e sanzioni in riferimento all'anno di imposta 1996 emesso dall'Agenzia delle Entrate e notificato il 12.3.2002. Contro detta pronuncia la parte ha interposto tempestivo e rituale appello ed ha avanzato separata istanza incidentale di sospensione cautelare. A una successiva memoria aggiuntiva ha allegato la sentenza n. 79/2/97 dd. 8/15 giugno 2007, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Verona, in parziale accoglimento del ricorso proposto contro la cartella di pagamento nel frattempo emessa dal Concessionario Uniriscossioni s.p.a., ha annullato l'iscrizione a ruolo delle sole sanzioni. Nella stessa memoria veniva sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30 comma 1 lettera h) della legge n.413/1991 e dell'art. 47 comma 7 D.Lgs. n.546/1992 in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare. Questo stesso Collegio ha ritenuto in piu' occasioni che non e' apprestata tutela cautelare, quanto al debito di imposta (diversamente che per le sanzioni) nel giudizio di appello e resta fermo in tale convincimento, pur dando atto che la questione, estremamente spinosa, seguita ad agitare dottrina e giurisprudenza si' da rendere ormai indifferibile un intervento normativo di interpretazione autentica o d'altro genere. Torna utile prendere le mosse dalla sentenza 25-31 maggio 2000 n. 165 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 47 e 49 D.Lgs. 546/1992 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Pur enunciando il principio che "la disponibilita' di misure cautelari costituisce componente essenziale della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione" ed aggiungendo che esso, per la sua generalita', e' certamente riferibile anche al processo tributario, la Corte ha affermato che e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore assicurare la tutela cautelare sino e soltanto fino al momento in cui non intervenga nel processo una pronuncia di merito. La Corte Costituzionale ha ritenuto dunque che nell'attuale assetto normativo del giudizio tributario la tutela cautelare e' circoscritta al giudizio di primo grado e che tale limitazione non si pone affatto in contrasto con l'art. 24 Cost. Per riprendere le deduzioni svolte in quel giudizio dall'avvocatura generale dello Stato per conto del Consiglio dei Ministri, tale scelta normativa non e' irragionevole ed e' ispirata alla preminente esigenza di assicurare il tempestivo flusso delle entrate tributarie. E' consapevole questo collegio che la sentenza sopra richiamata e' una pronuncia interpretativa di rigetto, come tale non vincolante in ordine al presupposto da cui muove l'interpretazione della legge data dal giudice remittente, nel caso concreto condivisa dalla Corte), ma non puo' di certo non riconoscersi alle sentenze interpretative anche una certa rilevanza esterna al giudizio nel quale sono state rese, in termini "forza persuasiva" correlata agli argomenti che le sostengono. Sul piano esegetico, sgombrato il campo da un equivoco di fondo, nel quale sovente dottrina e giurisprudenza incorrono, ossia nell'ancorare l'indagine alla sospendibilita' dell'esecuzione della sentenza piuttosto che dell'atto impugnato (si ricorda che in ambito tributario l'esecutivita' e' un attributo dell'atto e non, come nel processo civile, della statuizione del giudice), osserva il collegio che la tutela cautelare introdotta non senza fatica nel giudizio tributario attua una rigorosa indicazione contenuta nella legge delega (cfr.art. 30 comma 1 lett.h) legge n.413/91) che la limita al solo giudizio di primo grado. Cio' porta a escludere che si possa estendere al procedimento di appello la tutela cautelare prevista per il giudizio di primo grado in forza del rinvio operato dall'art. 61 D.Lgs. 546/92 alla disciplina processuale di questo. Ben puo' sostenersi, pertanto, che la scelta normativa costituisca espressione del generale principio di assorbimento del provvedimento cautelare nella decisione di merito. E all'obiezione che la tutela cautelare verrebbe meno in secondo grado anche in presenza di sentenze di rigetto in rito o di declaratorie di difetto di giurisdizione, va replicato che in dette ipotesi e solo in queste, non essendovi una pronuncia di merito, la misura cautelare resta ferma. In tal senso una pronuncia di questa commissione in altra composizione. Quanto all'argomento dell'assurdita' che la tutela cautelare in appello sia negata per il debito di imposta e ammessa per le sanzioni dall'art. 19 commi 2 e 3 D.Lgs.472/1997 (di norma superiori alla stessa imposta principale ad essa essendo correlate), e' agevole osservare che di regola la riscossione di esse e' preclusa prima della pronuncia di primo grado, sicche' il giudice di appello funge nella materia cautelare da primo giudice. Per quanto sopra considerato l'istanza di sospensione cautelare per il debito di imposta va ritenuta inammissibile. La prospettata questione di legittimita' costituzionale, pur rilevante, viene considerata dal collegio manifestamente infondata. Ed invero, l'eccezione sebbene investa parametri normativi diversi da quelli gia' sottoposti al vaglio della Corte, muove dall'assunto che la tutela cautelare nel giudizio tributario debba necessariamente essere estesa a tutti i gradi del procedimento in omaggio al canone dettato dall'art. 24 Costituzione. Ma la stessa Corte ha gia' affermato nella sentenza n. 165/2000 che il limitarla al solo giudizio di primo grado rientra nel potere discrezionale del legislatore e non si pone minimamente in contrasto con l'art. 24. E non e' affatto irragionevole che la tutela cautelare sia data nel giudizio di appello per le sanzioni, per la ragione gia' sopra evidenziata. Persiste l'interesse alla trattazione della domanda di sospensione delle sanzioni, pur se queste, come sopra detto, sono state medio tempore annullate dalla Commissione Tributaria di Verona, atteso che la relativa pronuncia non consta essere ancora passata in giudicato. L'entita' della sanzione irrogata (Euro 5.132.916,92) vale di per se' sola ad integrare il presupposto del pericolo di un danno grave e irreparabile. Quanto al "fumus boni juris", ritiene il collegio che i motivi di appello, sia detto a sommaria delibazione, presentano qualche profilo di possibile fondatezza. L'istanza merita quindi accoglimento. Si prescinde dall'imposizione di una cauzione o di altra forma di garanzia, essendo state le sanzioni, come detto, annullate ancorche' con pronuncia non ancora definitiva. P.Q.M. Dichiarata manifestamente infondata la proposta eccezione di legittimita' costituzionale, respinge siccome inammissibile l'istanza di sospensione cautelare della riscossione dell'imposta principale. Sospende la riscossione delle sanzioni irrogate..omissisi…