La Corte di Cassazione ha ribadito il proprio principio per cui “l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta [dall’art. 53, D.Lgs. 546/1992], non
deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, ben potendo i motivi di gravame essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso” (C.Cass. sent. n. 802 del 14 gennaio 2011).
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Diego Conte diegoconte.8@gmail.com
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