Dal 1/1/2011 gli avvisi di addebito emessi dall’Inps per mancato o irregolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, hanno valore di titolo esecutivo. Per il recupero dei propri crediti pertanto non sarà più necessaria l’emissione della cartella esattoriale.

L’avviso di addebito, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari, riporterà l’intimazione di pagamento, anche rateale, all’agente di riscossione, per l’importo dovuto da parte del contribuente comprensivo degli oneri di riscossione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica. Decorso infruttuosamente tale termine, l’agente della riscossione potrà ricorrere alle procedure forzate per il recupero del credito. L’Inps potrà tuttavia continuare ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l’avviso di addebito, di richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario. In mancanza di pagamento dell’avviso bonario, verrà emesso l’avviso di addebito. L’importante novità, è fissata dalla circolare Inps n. 168 del 30/12/2010, in attuazione dell’art. 30 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/7/2010.

Fonte: www.solmap.it

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