La Cassazione ha escluso che tale circostanza possa valere da sola a indicare una maggiore capacità contributiva…
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso avanzato dal MEF e dall’Agenzia Entrate avverso la decisione della CTR della Campania la quale si era espressa a favore del contribuente nei cui confronti si lamentava – esclusivamente sulla base del possesso di un’autovettura Mercedes – un maggior reddito “sospetto”. La Corte ha affermato che per espresso disposto del quarto comma dell’art. 38, DPR 600/1973, il Fisco può procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo netto di un contribuente in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreti ministeriali quando il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Nel caso di specie, l’annualità contestata era soltanto una e non risultava in alcun modo che si facesse riferimento ad altre annualità, infatti, l’unico elemento sul quale si fondava la rettifica era la circostanza che il contribuente fosse in possesso di un’auto immatricolata nel 1988. L’accertamento in questione si riferiva all’anno 1991 e non faceva riferimento allo scostamento per due o più periodi di imposta. La Corte, dunque, rigettava il ricorso in quanto il reddito del contribuente non era incongruente con gli Studi di Settore, almeno per le annualità richieste dalla legge. (Corte di Cassazione sentenza n. 17200 del 23/07/2009)
Daniela Testa
Redazione MAP