Interpello n. 79/2009 del 12/11/2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Oggetto: art. 9, D.Lgs n. 124/2004 – contratto di apprendistato quale contratto a tempo determinato o indeterminato
La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in risposta ad un interpello avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla riconducibilità del contratto di apprendistato ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato piuttosto che a tempo determinato, ha chiarito come l'apprendistato debba essere ritenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Da tale contratto, il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o per giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell'addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso "ante tempus" previsti, invece, per il contratto di lavoro a tempo determinato.
Il Ministero ha altresì ribadito come non costituisca, tuttavia, legittima causa di licenziamento dell'apprendista, il mancato superamento della cosiddetta "prova d'arte", prima della scadenza del termine previsto per l'apprendistato, dovendo proseguire il rapporto, sotto il profilo causale dell'addestramento teorico-pratico, fino al termine stabilito.
Fonte: www.solmap.it