Modello CUD 2008 – Disponibili le bozze sul sito dell'Agenzia delle Entrate
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il modello definitivo è stato approvato.
Per informazioni sui termini per la presentazione si veda Le scadenze del 730
Principali novità del modello 2008 sono:
- a seguito della riforma della previdenza complementare risulta modificato il punto 8 del CUD che ora tiene conto delle seguenti possibilità occorre indicare:
1 – per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252/2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57;
2 – per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3 – per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 5/12/2005.
4 – per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate.
- quattro nuovi campi nella sezione dedicata al trattamento fine rapporto, in cui occorrerà indicare oltre ai consuenti dati anche l'importo del TFR maturato al 31/12/2006 e rimasto in azienda (punto 102), il TFR versata al fondo complementare fino al 31/12/2006 (103), TFR maturato ;nel corso del 2007 e rimasto in azienda (104) e il TFR versato alla previdenza complementare nel corso del 2007 (105).
Adempimenti dichiarativi per i percettori di lavoro dipendente e quindi per coloro che hanno ricevuto il modello CUD 2008
Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (CUD 2008), è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio. Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”. Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 39 della certificazione).
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata, quando nell’importo delle detrazioni della presente certificazione, sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.
Si ricorda che i titolari della presente certificazione devono, in ogni caso, presentare:
– il RM del Mod. UNICO/2008 Persone fisiche:
- se hanno percepito nel 2007 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
- se hanno percepito nel 2007 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; •
– il quadro RT del Mod. UNICO/2008 Persone fisiche:
- se nel 2007 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
- se nel 2007 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;
- se nel 2007 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l’imposta sostitutiva dovuta;
– il modulo RW, se nel 2007 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria o hanno effettuato trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie;
– il quadro AC del Mod. UNICO 2008 se esercenti le funzioni di amministratore di condominio per evidenziare l’elenco dei fornitori del condominio e le relative forniture.
I quadri e il modulo sopra indicati devono essere presentati unitamente al frontespizio nei termini e con le modalità previsti per il Mod. UNICO 2008 Persone fisiche. Gli stessi possono essere prelevati dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.
La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata dal contribuente direttamente sulla base dei dati contenuti nella presente certificazione qualora l’interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.