Se il vizio dedotto in giudizio è legato unicamente all’atto del concessionario della riscossione “l’atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell’atto. In tali casi non è, perciò, configurabile un litisconsorzio necessario con l’ente impositore,
con conseguente inammissibilità del ricorso proposto – come nell’ipotesi in esame – esclusivamente nei confronti dell’amministrazione, dovendosi escludere la possibilità di disporre successivamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso concessionario” (C.Cass. 5832 del 11 marzo 2011).
Diego Conte – diegoconte.8@gmail.com
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