Dal 3 dicembre 2007 gli acquirenti nazionali di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di cessione intracomunitaria, dovranno effettuare il versamento dell'IVA relativa alla prima vendita interna tramite il nuovo modello F24 AUTO, che riporta uno spazio per l'indicazione del numero di telaio del mezzo ceduto.
In tal modo sarà possibile effettuare controlli incrociati tra l'iva versata e le immatricolazione degli autoveicoli.
Segue la circolare esplicativa.
Circolare del 30/11/2007 n. 64
Oggetto:
Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – art. 1, commi 9, 10 e 11 – Immatricolazione e successiva voltura di autoveicoli intracomunitari
Testo:
Premessa
Dal prossimo 3 dicembre 2007 saranno operative le disposizioni contenute nei Provvedimenti emanati lo scorso 25 ottobre dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007, riguardanti l'introduzione di un nuovo modello "F24 Auto UE" per le cessioni di auto provenienti dal "mercato parallelo", e l'individuazione dei relativi criteri di esclusione dal nuovo adempimento. I provvedimenti danno attuazione alle misure di contrasto alle frodi IVA previste dall'art. 1, commi 9, 10 e 11 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che hanno introdotto una particolare modalita' di versamento dell'IVA posta a carico degli operatori commerciali del settore auto, in relazione alle vendite di autoveicoli nuovi ed usati oggetto di acquisti intracomunitari di cui all'art. 38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.
Le nuove disposizioni prevedono l'obbligo, a carico dell'acquirente nazionale di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di cessione intracomunitaria, di effettuare il versamento dell'IVA relativa alla prima vendita interna, tramite un nuovo modello F24, in cui e' stato inserito un apposito spazio per il numero di telaio, elemento che garantisce un collegamento univoco tra l'IVA versata e l'operazione di vendita. Le nuove norme si innestano sulla vigente disciplina delle immatricolazioni di veicoli di provenienza intracomunitaria, gia' istituita col decreto 8 giugno 2005, previsto dall'art. 1, comma 379 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, allo scopo di ottenere una tracciatura dei veicoli nelle varie fasi della commercializzazione, in cui era previsto l'obbligo di dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario come condizione necessaria all'immatricolazione. 1. Ambito di applicazione della nuova procedura Gli Uffici provinciali del Dipartimento dei Trasporti terrestri potranno procedere all'immatricolazione dei soli veicoli per i quali risultino acquisiti i dati dei versamenti "validati" dall'Agenzia delle Entrate. La validazione consiste nell'abbinamento dei dati indicati dal contribuente nel modello "F24 Auto UE" con quelli acquisiti dall'Ufficio della Motorizzazione civile, in forza dell'obbligo di dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario. L'immatricolazione e' condizionata, pertanto, alla verifica da parte dell'Ufficio del Dipartimento dei Trasporti terrestri dell'avvenuto pagamento – comunicato dall'Agenzia delle Entrate – dell'imposta dovuta in relazione a ciascun veicolo, individuato attraverso il rispettivo numero di telaio. La nuova procedura, ossia il riscontro tra il numero di telaio ed il relativo versamento dell'IVA dovuta, si applica ai veicoli la cui dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario agli Uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri sara' effettuata a decorrere dal giorno 3 dicembre 2007. Pertanto, per tutti i veicoli che siano stati oggetto di comunicazione telematica di acquisto intracomunitario antecedente alla data in questione, ma presentate per l'immatricolazione dopo tale data, non trova applicazione la nuova procedura. 2. Adempimenti del contribuente I versamenti con il nuovo modello "F24 Auto UE" sono effettuati, ad esclusione dei casi indicati nella Circolare n. 30 del 29 settembre 2006, con modalita' telematica, ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il versamento telematico puo' essere effettuato tramite i servizi online dell'Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel), ovvero attraverso i servizi di home-banking del sistema bancario e postale e di remote banking del sistema bancario. Le modalita' di registrazione ai suddetti servizi dell'Agenzia sono descritte nella pagina web In considerazione del fatto che il sistema procede all'abbinamento mediante un riscontro automatizzato, si raccomanda la massima attenzione, da parte dell'operatore economico, nel riportare con esattezza sul modello "F24 Auto UE" il numero di telaio a cui e' riferito il versamento dell'imposta, che deve essere lo stesso risultante nel libretto di circolazione o nel certificato di omologazione comunitaria, nella fattura di acquisto e nella ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico della Motorizzazione civile all'atto della dichiarazione di acquisto intracomunitario.
Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 337/E del 21 novembre 2007 sono stati istituiti i seguenti codici tributo, utilizzabili per eseguire i versamenti con il modello "F24 Auto UE":
"6201" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – mese gennaio"
"6202" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – mese febbraio"
"6203" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – mese marzo"
"6204" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – mese aprile"
"6205" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – mese maggio"
"6206" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – mese giugno"
"6207" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – mese luglio"
"6208" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – mese agosto"
"6209" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – mese settembre"
"6210" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – mese ottobre"
"6211" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – mese novembre"
"6212" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – mese dicembre"
"6231" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – primo trimestre"
"6232" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – secondo trimestre"
"6233" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – terzo trimestre"
"6234" denominato "Versamento IVA imm.ne auto Ue – quarto trimestre".
E' appena il caso di rilevare che le nuove modalita' di versamento non modificano le regole ordinarie di liquidazione periodica dell'IVA. Pertanto, i versamenti effettuati attraverso il modello "F24 Auto UE" sono da inserire nella liquidazione dell'IVA nel periodo in cui la vendita avviene, indipendentemente dal fatto che l'IVA relativa sia stata versata autonomamente. Per il versamento dell'eventuale ulteriore IVA risultante dalla liquidazione periodica, da effettuarsi nei termini di cui all'art. 18 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dovra' essere utilizzato il modello F24 con gli ordinari codici tributo. L'esito positivo del riscontro, qualora il versamento effettuato dal contribuente con il modello "F24 Auto UE" risulti privo di errori sul numero di telaio e sufficiente nell'importo, verra' trasmesso direttamente con procedura automatizzata agli Uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri per procedere all'immatricolazione e il contribuente potra' visualizzare tale esito nel "Cassetto fiscale", servizio offerto sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, raggiungibile all'indirizzo . Il "Cassetto fiscale" e' consultabile direttamente dagli utenti registrati ai predetti servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure da un intermediario abilitato, previo conferimento di idonea delega da parte del proprio cliente. Nel caso, invece, vengano riscontrate delle anomalie che non consentono l'abbinamento del versamento con il relativo numero di telaio, l'Ufficio della Motorizzazione non potra' procedere con l'immatricolazione del mezzo. Il contribuente, attraverso un messaggio reso disponibile nel citato "Cassetto fiscale", riceve l'informazione dell'esistenza di un'anomalia riscontrata nel modello "F24 Auto UE" del versamento, con la precisazione dell'irregolarita' riscontrata, che potra' riferirsi ad una incongruenza del numero di telaio indicato nel modello di versamento o ad un importo carente. Il messaggio conterra' quindi l'invito a recarsi presso un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate per correggere i dati risultati errati. Poiche', prima di procedere con l'immatricolazione del veicolo, e' possibile che vi siano piu' cessioni tra operatori residenti anche in province diverse, e' opportuno che la documentazione di supporto sopra richiamata (libretto di circolazione estero, certificato di omologazione comunitaria e, se disponibile, ricevuta rilasciata dallo Sportello Telematico dell'Automobilista di dichiarazione di acquisto intracomunitario) accompagni, ad ogni cessione interna, la rispettiva fattura, per agevolare la correzione di eventuali anomalie. In tal modo l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate potra' disporre di tutti gli elementi conoscitivi utili all'individuazione della causa che ha determinato l'errore e quindi procedere alla rimozione dello stesso attraverso la validazione del versamento effettuato. 3. Gestione delle anomalie La casistica degli errori ipotizzabili, per i quali e' prevista la correzione da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, puo' ricondursi sostanzialmente alle fattispecie che si descrivono di seguito. Per effettuare i controlli in modo automatizzato, e' stata prevista un'applicazione informatica "Banca Dati Motorizzazione" in grado di gestire il flusso di dati tra il C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) della Direzione Generale per la Motorizzazione e l'Agenzia delle Entrate. In particolare, il sistema permette di abbinare i numeri di telaio dei veicoli – oggetto di dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario, ai sensi del decreto 8 giugno 2005, previsto dall'art. 1, comma 379 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituito dal decreto 30 ottobre 2007 – acquisiti dal C.E.D., con i versamenti effettuati con il modello "F24 Auto UE", in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema, inoltre, effettua in automatico una verifica dell'ammontare del versamento eseguito. Qualora lo stesso risulti almeno pari al 20% dell'imponibile della fattura (importo pari all'IVA dovuta) presente nei dati acquisiti e trasmessi dal C.E.D., sara' ritenuto congruo. Il sistema, in ogni caso, non riconosce come congruo un versamento inferiore a à 1.000 o che si discosti di piu' dell'1% dal versamento dovuto. L'operatore economico, nell'adempiere all'obbligo del nuovo modello "F24 Auto UE", potrebbe incorrere in alcune eventuali tipologie di errore. Per la gestione di tali anomalie si forniscono le seguenti indicazioni operative. A) Errore nella indicazione del numero di telaio sul mod. "F24 Auto UE". L'applicazione informatica disponibile presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate consente di riscontrare il dato acquisito con la documentazione prodotta dal contribuente (libretto di circolazione o C.O.C. – Certificato di Omologazione Comunitaria). Qualora ci sia un errore del numero di telaio riportato sul modello "F24 Auto UE", il contribuente dovra' presentarsi – con una stampa del modello F24 telematico – presso uno degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate. In caso di veicolo nuovo, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, dovra' esibire il certificato di omologazione comunitaria, la copia della fattura di acquisto e se disponibile la copia della ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico della Motorizzazione in sede di dichiarazione di acquisto intracomunitario. In caso di veicolo usato proveniente da un acquisto intracomunitario potra', in alternativa al Certificato di omologazione comunitaria, esibire il libretto di circolazione del Paese estero che ha gia' immatricolato il mezzo. L'operatore dell'Ufficio locale potra' interrogare la "Banca Dati Motorizzazione" secondo due criteri alternativi, per codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'acquisto intracomunitario del veicolo oppure per numero di telaio del veicolo. Individuato il numero di telaio in relazione al quale si intendeva effettuare il versamento, l'operatore puo' procedere alla relativa correzione, dopo aver eseguito il riscontro del dato presente nel sistema con la documentazione prodotta dal contribuente. B) Errore sull'importo versato. Qualora l'importo versato non risulti congruo, sulla base di parametri prefissati dall'Agenzia delle Entrate (inferiore a 1.000 à o con scostamento maggiore dell'1% rispetto al dovuto), e il soggetto che ha effettuato il versamento riscontri sul "Cassetto fiscale" l'insufficienza dell'importo versato, lo stesso puo' direttamente integrare l'imposta dovuta con un nuovo versamento e, dopo il tempo necessario alla sua elaborazione, procedere all'immatricolazione evitando di recarsi presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso, invece, in cui il versamento non congruo non sia riscontrato direttamente dal "Cassetto fiscale", l'operatore dell'Ufficio delle Entrate invitera' il contribuente ad integrare il versamento oppure ad esibire la documentazione idonea per dimostrare che il versamento effettuato, pur inferiore a quello atteso dalla procedura informatica, risulta comunque congruo in forza di particolari situazioni previste dalla legge (ad esempio, in quanto l'operazione rientra in un regime IVA agevolato). C) Errore di acquisizione del numero di telaio in sede di dichiarazione di acquisto intracomunitario ma corretta indicazione dello stesso sul mod. "F24 Auto UE", in quanto coincidente con quello presente sul libretto di circolazione o sul C.O.C. (Certificato di Omologazione Comunitaria). In tal caso, l'Ufficio locale dell'Agenzia, pur non potendo rimuovere direttamente l'anomalia, invitera' il contribuente a segnalare tale incongruenza ad uno degli Sportelli telematici della Motorizzazione per la necessaria correzione del dato. Una volta corretto l'errore, il sistema abbina automaticamente il versamento eseguito con il modello "F24 Auto UE" e permette l'immatricolazione del veicolo senza la necessita' che il contribuente debba ritornare nuovamente per ulteriori riscontri presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate