Scade il 17 dicembre 2007 il versamento della seconda rata ICI.
Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua. Il versamento dell'ICI complessivamente dovuta per l'anno in corso può essere effettuato scegliendo una delle due seguenti modalità :
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IN DUE RATE, delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 17 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso ed effettuando l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
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IN UNA SOLA RATA ANNUALE, da corrispondere entro il 16 giugno, calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.
Il versamento può essere effettuato tramite bollettino ICI oppure tramite modello F24.
Il database delle aliquote ICI di tutti i comuni è reperibile all'indirizzo http://www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp
In caso di ritardato pagamento è possibile versare l'ici applicando l'istituto del ravvedimento operoso.
Indice dei contenuti
Modalità applicazione ravvedimento operoso
Se il versamento avviene entro 30 gg. dalla scadenza, sui bollettini ordinari, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 3,75% e interessi dello 0,007% giornaliero.
Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, sui bollettini ordinari (con caratteri di colore rosso), si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione del 6% e interessi dello 0,007% giornaliero.
Altre sanzioni
Sanzioni
VIOLAZIONI | RELATIVE SANZIONI |
Omesso versamento | Sanzione amministrativa del 30% applicata sulla somma non versata |
Ravvedimento operoso entro 30 gg. dalla scadenza | Sanzione amministrativa ridotta a 1/8 (3,75%) con interesse dello 0,007% giornaliero. |
Ravvedimento operoso entro 1 anno dalla scadenza | Sanzione amministrativa ridotta a 1/5 (6%) con interesse dello 0,007% giornaliero. |
Omessa dichiarazione connessa a omesso versamento | Sanzione amministrativa del 200%, riducibile a 1/4 se interviene adesione del contribuente |
Omessa dichiarazione non connessa ad omesso versamento | Sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23 |
Infedele dichiarazione | Sanzione amministrativa del 100% riducibile a ¼ se interviene adesione del contribuente |
Irregolarità di carattere formale (codice fiscale o partita iva assente) non incidenti sull'ammontare dell'imposta riscontrate nella dichiarazione | Nessuna sanzione applicata |
Mancata esibizione di atti e documenti richiesti dall'Amministrazione | sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00 |
Sull'argomento vedi anche Aliquote ICI Torino
Sull'istituto del ravvedimento si veda Il ravvedimento operoso – sanzioni ridotte