La Risoluzione n. 208/E del 10 agosto 2009 introduce il codice tributo per l'utilizzo, tramite F24, del credito d'imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009.
L’articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto la concessione di un credito d’imposta corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto ed utilizzato per attività autorizzata di autotrasporto merci.
La norma conferma per il 2009 l’agevolazione per l’autotrasporto disposta per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alla quale il successivo comma 27 demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione della misura del credito d’imposta, tenendo conto del numero degli aventi diritto, nonché l’emanazione di eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa. Al riguardo, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 6 agosto 2009 è stata determinata la misura del credito d’imposta .
Il credito d’imposta è fruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. A tal fine si istituisce il seguente codice tributo: “6819”, denominato “Credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009, in favore delle imprese di autotrasporto – art. 15, c. 8-septies, d.l. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.
Redazione MAP
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